Regolamento

Regolamento Giostra del Saracino

Regolamento Tecnico

Protocollo Tutela e benessere del Cavallo

Allegato Emendato Sanzioni

 

REGOLAMENTO GIOSTRA DEL SARACINO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 08/02/2019

 

Titolo 1 – DESCRIZIONE

Art. 1 DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GIOSTRA DEL SARACINO”

Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3 ANNO GIOSTRESCO

Art. 4 DISCIPLINARE TECNICO DELLA GIOSTRA DEL SARACINO

 

Titolo II – GLI ORGANISMI

 

CAPO I – I QUARTIERI

ART. 5 – RUOLO DEI QUARTIERI NELLA GIOSTRA DEL SARACINO

ART. 6 – ORIGINE E DENOMINAZIONE

ART. 7 – TERRITORIO DI COMPETENZA

ART. 8 – PORTA CRUCIFERA

ART. 9 – PORTA DEL FORO

ART. 10 – PORTA SANT’ANDREA

ART. 11 – PORTA SANTO SPIRITO

ART. 12 – NATURA GIURIDICA

ART. 13 – STATUTI DI QUARTIERE

ART. 14 – SCOPI SOCIALI

ART. 15 – RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA

ART. 16 – AMMINISTRAZIONE INTERNA

ART. 17 – MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

ART. 18 – QUARTIERISTI

ART. 19 – ORGANI SOCIALI

ART. 20 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 21 – CARICHE SOCIALI

ART. 22 – PROCEDIMENTO ELETTORALE

ART. 23 – DIMISSIONI, SURROGAZIONI, DECADENZA DELL’ORGANO

ART. 24 – DURATA DEL MANDATO

CAPO II – UFFICIO COMUNALE

ART. 25 – UFFICIO COMUNALE PREPOSTO

ART. 26 – DOTAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

 

CAPO III – CONSULTA DEI QUARTIERI

ART. 27 – CONSULTA DEI QUARTIERI

ART. 27.1 – Composizione e costituzione

ART. 27.2 – Durata in carica e surrogazioni

ART. 27.3 – Attrezzature e risorse

ART. 27.4 – Attribuzioni

ART. 27.5 – Convocazione, validità e svolgimento delle sedute

ART. 27.6 – Responsabilità

ART. 27.7 – Scioglimento

ART. 27.8 – Attribuzioni del Presidente

 

CAPO IV CONSIGLIO DELLA GIOSTRA

ART. 28 – CONSIGLIO DELLA GIOSTRA

ART. 28.1 – Composizione e costituzione

ART. 28.2 – Durata in carica e surrogazioni

ART. 28.3 – Attrezzature e risorse

ART. 28.4 – Attribuzioni

ART. 28.5 – Convocazione, validità e svolgimento delle sedute

ART. 28.6 – Responsabilità

ART. 28.7 – Scioglimento

ART. 28.8 – Attribuzioni del Presidente

CAPO V – MAGISTRATURA

ART. 29 – MAGISTRATURA

ART. 29.1 – Composizione

ART. 29.2 – Modalità di nomina, requisiti e prerogative dei Magistrati

ART. 29.3 – Elezioni del primo Magistrato

ART. 29.4 – Durata del mandato

ART. 29.5 – Riunioni della Magistratura

ART. 29.6 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

ART. 29.7 – Decadenza del Magistrato

ART. 29.8 – Finanziamento dell’attività

ART. 29.9 – Regolamento interno

ART. 30 – PRESENZA IN CAMPO

ART. 31 – NOMINA DELLA GIURIA

ART. 32 – TUTELA DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GIOSTRA

ART. 33 – SOSPENSIONE DALLA CARICA DEL CAPITANO DEL QUARTIERE

ART. 34 – COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DISCIPLINARI

ART. 35 – SANZIONI DISCIPLINARI

ART. 36 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 37 – CARICA AMMINISTRATIVA

ART 38 – GIUDIZIO SU VERTENZE E CONTROVERSIE

ART. 39 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 40 – PROCEDIMENTI NEI CONFRONTIDI PERSONE NON IDENTIFICATE

ART. 41 – FATTI NUOVI EMERSI NEL PROCEDIMENTO

ART. 42 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL QUARTIERE O DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 43 – PROCEDIMENTI PARTICOLARI

ART. 44 – DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO

ART. 45 – COMPORTAMENTO RIPARATORIO IN SOSTITUZIONE DI SANZIONE

ART. 46 – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI STATUTI DEI QUARTIERI E DELLE

 

ASSOCIAZIONI

ART. 47 – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEI QUARTIERI E DELLE

ART. 48 – VIGILANZA SUI PROCEDIMENTI ELETTORALI

ART. 49 – COMMISSARIAMENTO DEI CONSIGLI DIRETTIVI

ART. 50 – RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DISCIPLINARI DELLA

 

MAGISTRATURA

CAPO VI – GRAN GIURI’

ART. 51 – GRAN GIURÌ

ART. 52 – RICORSO AL GRAN GIURÌ

 

CAPO VII – LE ASSOCIAZIONI

ART. 53 – RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO

ART. 54 – ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DI AREZZO

ART. 55 – GRUPPO MUSICI GIOSTRA DEL SARACINO

ART. 56 – ASSOCIAZIONE SIGNA ARRETII

ART. 57 – NATURA GIURIDICA

ART. 58 – STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 59 – SCOPI SOCIALI

ART. 60 – RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA

ART. 61 – AMMINISTRAZIONE INTERNA

ART. 62 – OSSERVAZIONI DI NORME

ART. 63 – NORMA TRANSITORIA

 

TITOLO I – DESCRIZIONE

ART. 1 – DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “GIOSTRA DEL SARACINO”

La Giostra del Saracino è un torneo cavalleresco praticato fin dal Medioevo. Preceduta da un corteo storico per le strade della città, dallo schieramento in Piazza dei figuranti, armati e cavalieri, dall’esibizione di Musici e Sbandieratori, la Giostra è un appassionante esercizio d’arme e di equitazione, che si svolge contro un automa corazzato ed armato di flagello, raffigurante un Saraceno denominato Buratto Re delle Indie; otto cavalieri “cristiani”, rappresentanti dei Quartieri cittadini, corrono di carriera contro l’automa e percuotono con la lancia la targa sovrapposta al suo scudo, realizzando un determinato punteggio e cercando nel contempo di evitare la percossa del mazzafrusto, un flagello che il Saracino, ruotando su un perno fa mulinare intorno al suo asse.

La coppia di giostratori che realizza il maggior punteggio complessivo aggiudica al proprio quartiere la Lancia d’Oro, trofeo della Giostra.

La Giostra si corre nella Piazza Grande di Arezzo il penultimo sabato del mese di giugno (ed è denominata Giostra di S. Donato) in notturna con ingresso alle ore 21,30 e la prima domenica di settembre (ed è denominata Giostra della Madonna del Conforto) con ingresso alle ore 17,00.

In caso di rinvio ogni edizione della Giostra si corre di norma la domenica successiva.

Nell’eventualità in cui si verifichino occasioni di carattere straordinario il Consiglio Comunale previo parere della Consulta dei Quartieri, può indire lo svolgimento di ulteriori edizioni per le quali le modalità e i tempi verranno di volta in volta individuati e disciplinati all’interno della deliberazione del Consiglio Comunale.

 

ART. 2 – DISPOSIZIONI GENERALI

Partecipano alla Giostra del Saracino e alle cerimonie dell’anno giostresco, con le rispettive rappresentanze, i Quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea e Porta Santo Spirito, Associazione Sbandieratori di Arezzo, Gruppo Musici Giostra del Saracino e l’Associazione Signa Arretii, oltre che, ove previste, la Magistratura e le altre autorità della Giostra.

La Giostra del Saracino appartiene al patrimonio culturale della Città di Arezzo.

L’Amministrazione Comunale, rappresentanza eletta dalla comunità aretina, ne garantisce il mantenimento, la tutela, la valorizzazione e la promozione.

Il Consiglio Comunale delibera, tramite voto a maggioranza qualificata, previo parere obbligatorio della Consulta dei Quartieri, in ordine ai seguenti aspetti:

– modifica al Regolamento Giostra del Saracino;

– programmi annuali e le relative variazioni e alla pianificazione delle attività;

– svolgimento di edizioni straordinarie della Giostra del Saracino;

– eventuali trasferimenti di funzioni, strumenti, persone ad altri soggetti diversi dall’Amministrazione comunale.

La Consulta dei Quartieri oltre che funzioni consultive ha anche funzioni propositive in ordine agli aspetti su cui il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare.

La Giunta Comunale delibera, previo parere obbligatorio vincolante della Consulta dei Quartieri, in ordine a:

– approvazione di tutti i disciplinari inerenti la Giostra del Saracino (Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino, Disciplinare della scenografia, Disciplinare per la misurazione dei punteggi, Disciplinare per l’uso delle fotocellule, Disciplinare delle prove ufficiali, Disciplinare per il benessere del cavallo, Disciplinare della

“Settimana del Quartierista”);

– disposizioni della “Settimana del Quartierista”;

– ogni variazione del palinsesto della Giostra del Saracino;

– ogni campagna di promozione straordinaria o alla partecipazione straordinaria a manifestazioni o eventi.

Relativamente all’approvazione e modifica del Disciplinare della scenografia e ogni variazione del palinsesto della Giostra del Saracino, la Giunta dovrà acquisire anche il parere obbligatorio e vincolante del Consiglio della Giostra.

Alla realizzazione della Giostra del Saracino, ognuno con le rispettive competenze, concorrono i seguenti organismi:

– Comune di Arezzo;

– Quartieri di Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea e Porta Santo Spirito;

– Associazione Sbandieratori di Arezzo, Gruppo Musici Giostra del Saracino e l’Associazione Signa Arretii, in seguito denominate “Associazioni”;

– Magistratura della Giostra del Saracino;

– Gran Giurì;

– Consulta dei Quartieri;

– Consiglio della Giostra.

La natura, gli scopi e le attribuzioni di ciascuno degli organismi della Giostra sono stabiliti dai relativi Regolamenti.

Gli Organismi della Giostra e tutte le altre figure in campo di cui agli artt. 25 – 29 – 51 – 27– 28 – 8 – 9 – 10 – 11 – 54 – 55 – 56 del presente Regolamento riconoscono e si uniformano, pur nella propria autonomia regolamentare e nella specificità delle proprie attribuzioni, alle deliberazioni del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e dell’ufficio comunale preposto.

Per tutte le questioni non espressamente disciplinate all’interno della raccolta dei Regolamenti della Giostra del Saracino, provvede la Giunta comunale secondo le consuetudini della Giostra e le leggi dello Stato.

La rappresentanza esclusiva della Giostra è del Sindaco che potrà delegare all’Assessore di competenza o Assessore delegato.

 

ART. 3 – ANNO GIOSTRESCO

Concorrono allo sviluppo e alla promozione della Giostra del Saracino le cerimonie dell’anno giostresco così stabilite:

– Cerimonia offerta dei ceri al Beato Gregorio X (secondo sabato del mese di gennaio);

– Cerimonia della premiazione dei giostratori (primo sabato del mese di febbraio);

– Presentazione dediche delle due edizioni annuali della Giostra del Saracino (mese di maggio);

– Presentazione Lancia d’Oro edizione giugno (venerdì della settimana precedente alla Giostra);

– Cerimonia estrazione delle carriere e giuramento dei capitani edizione di giugno (sabato precedente alla Giostra – in notturna);

– Prove dei giostratori (dalla domenica al giovedì precedente alla Giostra – in notturna);

– Prova generale (giovedì precedente la Giostra – in notturna);

– Cene propiziatorie (venerdì precedente alla Giostra);

– Giostra del Saracino in notturna penultimo sabato di giugno;

– Offerta del cero della Città di Arezzo al Santo Patrono (6 agosto);

– Presentazione Lancia d’Oro edizione settembre (sabato della settimana precedente la Giostra);

– Cerimonia estrazione delle carriere e giuramento dei capitani – edizione di settembre (domenica precedente la Giostra);

– Prove dei giostratori (dal lunedì al venerdì precedente la Giostra);

– Prova generale (venerdì precedente la Giostra – in notturna);

– Bollatura dei cavalli ed investitura dei giostratori (sabato precedente la Giostra);

– Cene propiziatorie (sabato precedente la Giostra);

– Giostra del Saracino prima domenica di settembre.

Il programma, la composizione delle rappresentanze, la regia delle cerimonie sono contenute nei relativi disciplinari.

 

ART. 4 – DISCIPLINARE TECNICO DELLA GIOSTRA DEL SARACINO

Le regole del torneo, analiticamente descritte nel Regolamento tecnico della Giostra del Saracino, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 71 del 22/02/1995 e modificato con atti n. 106 del 7/04/1999, n. 131 del 10/05/2002, n. 97 del 26/04/2004, n. 32 del 26/02/2010.e n.134 del 16/10/2013, ora Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino si ispirano ai «Capitoli per la “Giostra Ad Burattum”» codificati nell’anno 1677, riproponendone fedelmente, a prescindere dalle modifiche introdotte dalla consuetudine e dalle esigenze agonistiche, l’impostazione generale ed i criteri normativi, al fine di preservare nel tempo la tradizione della Giostra del Saracino.

 

TITOLO II – GLI ORGANISMI

 

CAPO I – I QUARTIERI

ART. 5 – RUOLO DEI QUARTIERI NELLA GIOSTRA DEL SARACINO

Alla Giostra del Saracino partecipano, con le rispettive rappresentanze, i Quartieri di: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea, Porta Santo Spirito. Gli elementi costitutivi dei Quartieri – denominazione, suddivisione territoriale, raffigurazione araldica, nobili casate di appartenenza – si ispirano all’antica partizione civica della città di Arezzo nel XIV secolo.

Per la fondamentale ed importante attività che i quartieri effettuano, sia dal punto di vista del raggiungimento delle finalità del Comune che per l’organizzazione della Giostra e di quanto ad essa è attinente, erogherà annualmente un contributo il cui ammontare verrà stabilito dal Comune stesso.

 

ART. 6 – ORIGINE E DENOMINAZIONE

Allo scopo precipuo di dar vita alla rievocazione della Giostra del Saracino e delle cerimonie collaterali, sono stabilmente costituiti in Arezzo quattro Quartieri, corrispondenti ad altrettante Porte cittadine ed ai rispettivi territori di competenza:

Quartiere di Porta Crucifera;

Quartiere di Porta del Foro;

Quartiere di Porta Sant’Andrea;

Quartiere di Porta Santo Spirito.

 

ART. 7 – TERRITORIO DI COMPETENZA

La suddivisione topografica dei Quartieri e dei rispettivi territori di competenza, urbani ed extraurbani, si richiama alla partizione della città di Arezzo e dei suoi domini nel XIV secolo, pur tenendo conto delle trasformazioni avvenute nel corso dei secoli successivi e del progressivo ampliamento del perimetro urbano, sviluppatosi in maniera non omogenea rispetto all’antico nucleo medievale.

Ai Quartieri sono inoltre associati i territori delle antiche Viscontarie del contado aretino, secondo i seguenti abbinamenti:

Porta Crucifera: Cortine, Viscontaria della Verona;

Porta del Foro: Cortine, Viscontaria di Montagna, Viscontaria della Valdambra oltre l’Arno;

Porta Sant’Andrea: Cortine, Viscontaria di Cegliolo;

Porta Santo Spirito: Cortine, Viscontaria del Piano di Arezzo, Viscontaria della Valdambra fino all’Arno.

 

ART. 8 – PORTA CRUCIFERA

Il territorio del Quartiere di Porta Crucifera si estende nel settore nord-est della città.

L’emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica:

“Partito: nel primo di verde al monte di tre colli d’oro all’italiana cimato da una croce dello stesso; nel secondo di rosso al campanile della Pieve di Arezzo finestrato di nero ed affiancato da due torri pure d’oro aperte e finestrate di nero.”

Al Quartiere appartengono le casate di città dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni e le casate del contado dei Conti di Montedoglio e dei Nobili della Faggiuola.

Il Quartiere, distinto dai colori rosso e verde, ha sede in Palazzo Alberti.

 

ART. 9 – PORTA DEL FORO

Il territorio del Quartiere di Porta del Foro si estende nel settore nord-ovest della città.

L’emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica:

“Di cremisi alla Chimera di Arezzo rivoltata “.

Al Quartiere appartengono le casate di città dei Grinti di Catenaia, dei Sassoli, dei Tarlati di Pietramala e degli Ubertini e le casate del contado dei Cattani della Chiassa e dei Conti Guidi di Romena.

Il Quartiere, distinto dai colori giallo e cremisi, ha sede nei locali di Porta San Lorentino.

 

ART. 10 – PORTA SANT’ANDREA

Il territorio del Quartiere di Porta Sant’Andrea si estende nel settore sud-est della città.

L’emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica:

“Di verde alla croce di Sant’Andrea d’argento”.

Al Quartiere appartengono le casate di città dei Conti di Bivignano, dei Guillichini, dei Lambardi da Mammi e dei Testi e le casate del contado dei Barbolani Conti di Montauto e dei Marchesi del Monte Santa Maria.

Il Quartiere, distinto dai colori bianco e verde, ha sede in via delle Gagliarde.

 

ART. 11 – PORTA SANTO SPIRITO

Il territorio del Quartiere di Porta Santo Spirito si estende nel settore sud-ovest della città.

L’emblema del Quartiere è costituito dalla seguente raffigurazione araldica:

“D’azzurro al ponte di tre archi al naturale, caricato al di sopra di quello centrale, più alto, da una lettera M cimata da una croce di nero, e cimato da una cinta muraria con tre torri al naturale, sormontato dalla colomba dello Spirito Santo raggiante d’oro.”

Al Quartiere appartengono le casate di città degli Albergotti, degli Azzi, dei Camaiani e dei Guasconi e le casate del contado dei Pazzi del Valdarno e dei Tolomei del Calcione.

Il Quartiere, distinto dai colori giallo e azzurro, ha sede nel Bastione di levante di Porta Santo Spirito.

 

ART. 12 – NATURA GIURIDICA

I Quartieri sono libere ed autonome associazioni di cittadini, costituite democraticamente.

In conformità alla loro natura giuridica di “associazioni non riconosciute” sono regolati, sotto il profilo dell’ordinamento interno e dell’amministrazione, dalle norme dettate dal Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile. Perseguendo tuttavia finalità di preminente interesse pubblico, quali la partecipazione all’organizzazione ed allo svolgimento della Giostra del Saracino, uniformano il proprio ordinamento alle norme dettate dal presente Regolamento, in conformità del quale debbono dotarsi di autonomi Statuti di Quartiere.

 

ART. 13 – STATUTI DI QUARTIERE

Gli Statuti di Quartiere disciplinano l’autonomo ordinamento interno e gli aspetti della vita sociale non contemplati dal presente Statuto. Ai fini del presente Regolamento, divengono efficaci e vincolanti in seguito a controllo di legittimità da parte della Magistratura, che ne verifica l’adesione ai principi ed alle norme dettate dai Regolamenti della Giostra, rinviandoli ai rispettivi Quartieri, con atto motivato, per gli eventuali adeguamenti.

 

ART. 14 – SCOPI SOCIALI

Scopo fondamentale dei Quartieri è la partecipazione attiva alla storica rievocazione della Giostra del Saracino, attraverso la quale rivivono le antiche tradizioni civiche di Arezzo, l’agonismo e la competizione cavalleresca. Protagonisti essenziali della manifestazione, i Quartieri prendono parte a tutte le iniziative collaterali ad essa connesse prestando la propria opera per la valorizzazione della Giostra e la diffusione della sua conoscenza, sia nell’ambito aretino che all’esterno di questo.

I Quartieri non possono rifiutarsi di partecipare alla Giostra del Saracino e alle manifestazioni collaterali.

I Quartieri che si rendessero responsabili di tale atteggiamento, senza procedere ad alcuna “diffida” saranno immediatamente commissariati dalla Magistratura della Giostra, ritenendo tale comportamento un gesto di grave insubordinazione e che lede il prestigio della Giostra e della città, meritevole quindi della massima sanzione.

In caso di minaccia di disertare la manifestazione e le cerimonie collaterali, formulata verbalmente o per scritto dal Rettore, il Quartiere sarà immediatamente diffidato dalla Magistratura della Giostra e se la massima carica del Quartiere non darà, entro 5 giorni, per scritto, al Sindaco della città le più ampie garanzie di partecipazione, il Quartiere sarà immediatamente Commissariato. Con le modalità stabilite dal presente Regolamento partecipano agli organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica.

Nell’ambito della propria sfera di autonoma attività associativa assumono tutte le iniziative che ritengono utili per favorire l’incremento dei soci e l’attiva partecipazione dei quartieristi alle finalità sociali del sodalizio. Su conforme parere dell’Ufficio comunale preposto possono prendere parte, in rappresentanza della Giostra del Saracino, a manifestazioni ed iniziative di adeguato prestigio, organizzate in ambito locale, nazionale o internazionale.

 

ART. 15 – RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA

Componente autonoma, ma essenziale e determinante della Giostra, i Quartieri riconoscono l’autorità del Comune di Arezzo e della Magistratura della Giostra, esercitate nell’ambito delle norme che regolano la vita della manifestazione. In particolare riconoscono alla Magistratura i poteri di giudizio sulle controversie interne ed esterne ad essa demandate, di controllo sulla legittimità degli atti su motivata richiesta di uno o più soci, di vigilanza sulla regolarità dei procedimenti elettorali, di dichiarazione di decadenza degli organi direttivi e di nomina di un commissario straordinario. In qualità di Organismi della Giostra, i Quartieri sono rappresentati dal proprio Rettore all’interno della Consulta dei Quartieri e da un rappresentante, nominato dal Consiglio direttivo, nel Consiglio della Giostra.

Il Rettore non può astenersi dal partecipare alle riunioni della Consulta e del Consiglio. Nel caso in cui il Sindaco ravvisasse che l’assenza del Rettore non è dovuta a giustificati motivi, inviterà il Rettore stesso a presenziare alla successiva riunione.

 

ART. 16 – AMMINISTRAZIONE INTERNA

L’amministrazione interna, ed in particolare gli aspetti attinenti alla gestione del patrimonio sociale ed alla tenuta della contabilità, costituiscono materia demandata a specifiche disposizioni degli Statuti di Quartiere.

Le modalità di tenuta della contabilità interna e le relative forme di controllo devono essere conformi alle norme di legge.

 

ART. 17 – MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE

Possono associarsi ad un quartiere, nelle forme e con le modalità previste dal relativo Statuto, tutti i cittadini che ne facciano esplicita richiesta, ed in particolare:

  1. a) i residenti nel territorio di competenza del Quartiere;
  2. b) gli ex-residenti, trasferiti fuori dal territorio di competenza, che desiderano mantenere il legame con il Quartiere di provenienza;
  3. c) i non residenti di dimostrata passione quartieristica, che manifestano la volontà di consolidare la propria adesione ideale al Quartiere con l’assunzione di un legame associativo.

Le modalità di esame delle richieste di associazione e le procedure per l’assunzione di provvedimenti di decadenza o di esclusione sono stabilite dagli Statuti di Quartiere.

Nessuna richiesta può essere respinta senza motivata ragione. Contro le decisioni concernenti l’ammissione, la decadenza o l’esclusione, gli interessati possono proporre ricorso in primo grado al Collegio dei Probiviri. Contro le decisioni di quest’ultimo ciascuna delle parti può ricorrere in secondo grado alla Magistratura della Giostra.

L’atto di associazione al Quartiere comporta l’espressione di una scelta volontaria e consapevole, con relativo impegno al rispetto delle norme statutarie ed eventuale assunzione di responsabilità giuridica esterna.

L’associazione è subordinata inoltre al pagamento, entro i termini fissati dallo Statuto di Quartiere, della quota annuale di adesione. L’ammontare della quota, attraverso la quale l’associazione contribuisce all’autonomia finanziaria del Quartiere, è stabilito dall’Assemblea dei soci.

L’elenco nominativo dei soci è messo a disposizione, su richiesta della Magistratura della Giostra.

 

ART. 18 – QUARTIERISTI

I cittadini che manifestano la propria adesione ideale al Quartiere o prendono parte, anche sporadicamente, all’attività sociale, indipendentemente dall’assunzione del rapporto di associazione di cui al successivo art. 19, sono definiti quartieristi.

 

ART. 19 – ORGANI SOCIALI

Le funzioni sociali del Quartiere sono esercitate dai seguenti organi, secondo le rispettive attribuzioni:

  1. a) Assemblea dei soci.

Organo sovrano e costituente, è composta da tutti gli associati. Si riunisce in sessione ordinaria e straordinaria. Esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

– approva lo Statuto del Quartiere;

– stabilisce il numero dei componenti degli altri organi sociali;

– approva i bilanci;

– programma le linee generali dell’attività sociale.

  1. b) Consiglio direttivo.

Organo deliberativo ed esecutivo, è costituito da un minimo di 11 ad un massimo di 21 membri.

Esercita, in particolare, le seguenti attribuzioni:

– attua le direttive dell’Assemblea;

– redige i bilanci;

– adotta gli atti necessari all’amministrazione del Quartiere;

– conferisce le cariche sociali;

– delibera attorno all’ammissione, alla decadenza e all’esclusione dei soci;

– assume i provvedimenti disciplinari;

– tiene i rapporti con gli altri Organi della Giostra;

– nomina il proprio rappresentante nel Consiglio della Giostra entro un mese dall’insediamento.

Può nominare organismi esecutivi, ai quali delegare parte delle proprie attribuzioni o affidare incarichi specifici.

  1. c) Collegio dei Probiviri.

Organo disciplinare, è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti. Propone al Consiglio direttivo l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dei soci. Dirime in prima istanza, dopo aver tentato la conciliazione, le vertenze interne di carattere disciplinare e quelle in materia di ammissioni, decadenze ed esclusioni, o le sottopone alla Magistratura della Giostra ove si verifichi la propria incompetenza o impossibilità di giudicare.

Il rinvio alla Magistratura è immediato ed automatico qualora la vertenza sia stata originata dallo stesso Collegio. Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri ciascuna delle parti può ricorrere, in secondo grado, al giudizio della Magistratura della Giostra.

  1. d) Collegio dei Sindaci revisori dei conti.

Organo di controllo, è composto da 3 membri effettivi e 2 membri supplenti. Esercita il controllo sull’andamento finanziario e contabile del Quartiere; esamina la regolarità dei bilanci; accerta la regolare tenuta dei libri contabili.

 

ART. 20 – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

Le modalità di funzionamento degli organi sociali sono stabilite da specifiche disposizioni dello Statuto di Quartiere. È demandata a quest’ultimo, in particolare, la definizione di precise norme circa la frequenza delle riunioni, le modalità di convocazione, il raggiungimento del numero legale, i sistemi di votazione.

 

ART. 21 – CARICHE SOCIALI

All’inizio di ogni mandato il Consiglio direttivo attribuisce tra i suoi componenti le seguenti cariche sociali:

  1. a) Rettore;
  2. b) Rettore vicario;
  3. c) Capitano di Quartiere;
  4. d) Cancelliere;
  5. e) Camerlengo;
  6. f) Provveditore.

L’eventuale nomina del Rettore onorario è facoltà dell’Assemblea dei soci.

L’incarico di Capitano di Quartiere può essere conferito ad un socio non facente parte del Consiglio direttivo; in tal caso il Capitano partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto. Durante la Giostra, l’incarico può essere sospeso con effetto immediato dal Maestro di Campo e trasferito ad altro armato designato dal Rettore del Quartiere.

L’istituzione di altre cariche sociali, stabili o temporanee, è regolamentata dallo Statuto di Quartiere.

L’avvenuta attribuzione delle cariche sociali o la loro successiva variazione sono comunicate all’Ufficio comunale preposto ed alla Magistratura della Giostra. Le specifiche competenze connesse con le cariche di cui ai commi precedenti o con altri incarichi eventualmente affidati sono stabilite dallo Statuto di Quartiere.

 

ART. 22 – PROCEDIMENTO ELETTORALE

Le procedure per l’elezione degli organi sociali contemplati alle lettere b), c) e d) del precedente art. 21 sono ispirate ai principi di democraticità, correttezza e trasparenza dettati dal presente Statuto ed analiticamente regolamentate dagli Statuti di Quartiere.

La scadenza elettorale deve essere fissata entro i tre mesi successivi alla conclusione del precedente mandato. La disciplina del voto deve garantirne il carattere personale, diretto e segreto.

Agli Statuti di Quartiere – che debbono contenere norme in grado di garantire imparzialità e correttezza in ogni aspetto del procedimento elettorale – è demandata la disciplina circa l’avvio delle procedure, la pubblicizzazione della scadenza elettorale, i requisiti per l’acquisizione del diritto elettorale attivo e passivo, la formazione degli organismi preposti allo svolgimento delle elezioni, la compilazione delle liste dei candidati, l’organizzazione del seggio, le modalità di espressione del suffragio, lo scrutinio dei voti.

Gli Statuti dei Quartieri hanno facoltà di determinare autonomamente il tipo di procedura elettorale, scegliendo tra il sistema a lista unica e quello a liste plurime. In entrambi i casi, a garanzia delle minoranze, il numero delle preferenze espresse da ogni elettore non deve superare il 50% dei componenti dell’organo da eleggere.

Qualora sia prescelto il sistema a lista unica deve essere consentita la libera autocandidatura dei soci in possesso del diritto elettorale passivo.

Qualora sia prescelto il sistema a liste plurime può essere attribuito alla lista che raccoglie la maggioranza dei suffragi un premio che consenta alla medesima di conseguire un numero di seggi non superiore ai 2/3 del totale. Se la lista maggioritaria consegue un numero di seggi superiore ai 2/3 il premio di maggioranza decade, ed è sostituito dall’attribuzione proporzionale.

Il sistema elettorale prescelto può essere modificato nei casi in cui:

  1. a) in regime di lista unica, qualora il numero delle autocandidature superi il doppio degli eligendi;
  2. b) in regime di liste plurime, qualora sia presentata una sola lista di candidati.

In entrambi i casi la procedura elettorale viene sospesa, in modo da consentire l’eventuale passaggio al sistema delle liste plurime o l’integrazione dell’unica lista presentata con le eventuali autocandidature. Qualora entro il termine stabilito tali operazioni non avvengano, è richiamato in vigore il sistema originariamente prescelto.

La Magistratura della Giostra provvede, alla convalida dei risultati elettorali, alla proclamazione ufficiali degli eletti, all’esame degli eventuali ricorsi e all’adozione dei provvedimenti consequenziali.

 

ART. 23 – DIMISSIONI, SURROGAZIONI, DECADENZA DELL’ORGANO

I seggi degli organi sociali elettivi divenuti vacanti nel corso del mandato per decadenza o dimissioni sono assunte dai candidati non eletti, secondo l’ordine dei voti individuali di preferenza, purché questi ultimi abbiano raggiunto il quorum del 3% dei voti complessivi ottenuti dalla lista. Se l’elezione si è svolta con il sistema a liste plurima la surrogazione può essere effettuata soltanto con candidati appartenenti alla stessa lista. All’esaurimento della lista il seggio vacante non viene ricoperto.

Le surrogazioni sono comunicate alla Magistratura della Giostra.

 

ART. 24 – DURATA DEL MANDATO

Gli organi sociali elettivi restano in funzione per un periodo di tre anni solari. La scadenza del mandato è fissata, per tutti i Quartieri, alla data del 31 dicembre del terzo anno solare successivo al rinnovo, anche nel caso che uno o più Quartieri abbiano provveduto, nel corso del triennio ordinario, alla ricostituzione straordinaria degli organi elettivi di cui all’art. 50.

Alla scadenza del mandato gli organismi in carica assicurano lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi elettivi.

 

CAPO II – UFFICIO COMUNALE

ART. 25 – UFFICIO COMUNALE PREPOSTO

All’interno dell’organigramma del Comune di Arezzo è stato istituito apposito Ufficio/Servizio, al quale sono state attribuite e delegate le competenze relative alla gestione delle attività concorrenti a dare fattiva e concreta realizzazione dell’evento di rievocazione storica “Giostra del Saracino” nel rispetto del calendario dell’anno giostresco, comprendente fra le altre anche le due edizioni annuali della Giostra.

L’Ufficio inoltre provvede alla valorizzazione e alla tutela della tradizione e della forma del rito giostresco nella sua originalità, promuovendo anche attraverso specifiche attività (convegni, mostre, conferenze, progetti specifici, collaborazioni ecc.) la conoscenza della storia e della tradizione della Giostra del Saracino e quindi della città di Arezzo, quale patrimonio culturale della città stessa.

Per particolari eventi o campagne di promozione della manifestazione della Giostra del Saracino come, ad esempio, partecipazioni ad eventi o a iniziative di carattere nazionale o internazionale, l’Ufficio dovrà essere preventivamente coinvolto.

A tale ufficio verranno attribuite le funzioni con le relative risorse economiche e di personale ovvero:

– Esercizio delle funzioni di gestione tecnica, finanziaria e strumentale, compresa la gestione del personale assegnato, relative alle attività inerenti la Giostra del Saracino, necessarie anche ai fini dell’attuazione degli obiettivi approvati in sede di PEG/PDO;

– Adozione degli atti e provvedimenti conseguenti alla sopra citata funzione.

L’Ufficio:

– svolgerà inoltre la funzione di coordinamento per le attività attribuite dal presente regolamento alla Consulta dei quartieri e al Consiglio della Giostra di cui ai successivi art. 27 e 28 e provvederà ad informare i Presidenti dei due organismi circa le attività riguardanti la manifestazione;

– provvederà a richiedere, ove previsto o comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno, al Presidente della Consulta e del Consiglio della Giostra, la convocazione delle varie sedute, con le modalità ed i tempi indicati nei successivi art. 27.4 e 28.4 al fine dell’acquisizione dei relativi pareri;

– provvederà ad aggiornare i nominativi dei Rettori/rappresentanti che faranno parte della Consulta e del Consiglio;

– provvederà a determinare requisiti del medico incaricato di vigilare sulle condizioni fisiche dei giostratori e quelli del veterinario incaricato dell’attuazione del protocollo per la tutela e la salute del cavallo.

Il Dirigente o, in caso di sua assenza o impedimento, il direttore dell’ufficio comunale preposto, parteciperà a tutte le sedute della Consulta e del Consiglio senza diritto di voto.

L’ufficio, nell’ambito dell’organizzazione della suddetta manifestazione, si avvale anche del personale di altri uffici.

 

ART. 26 – DOTAZIONI DI BENI PATRIMONIALI

I beni materiali ed immateriali, costituenti il fondo di dotazione dell’ex “Istituzione Giostra del Saracino” (costumi, tribune, materiali, ecc.) risultanti dall’inventario verranno assegnati all’ufficio di cui al precedente art. 25.

Sono depositati, presso i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze i seguenti marchi:

– Giostra del Saracino

– Porta Crucifera

– Porta del Foro

– Porta Santo Spirito

– Porta Sant’Andrea

I marchi di cui sopra sono tutelati nel loro utilizzo pertanto l’uso di questi è vincolato al parere espresso dall’amministrazione comunale.

L’Ufficio comunale preposto alla Giostra dovrà provvedere con la propria struttura alla protezione dell’immagine, delle insegne, degli stemmi, degli emblemi, delle armi e armature, di bandiere, fazzoletti, gonfaloni, costumi, vestiario, gualdrappe e colori e quant’altro fa parte del patrimonio dei Quartieri, delle Associazioni e della Giostra del Saracino e vigilare sull’uso che degli stessi viene fatto, in conformità e nel rispetto dei regolamenti che regolano la materia.

 

CAPO III – CONSULTA DEI QUARTIERI

ART. 27 – CONSULTA DEI QUARTIERI

La Consulta dei Quartieri è l’organo rappresentativo dei Quartieri della Giostra del Saracino, che tutela l’interesse collettivo degli stessi in relazione alle attività che concorrono alla realizzazione e al corretto svolgimento della Giostra del Saracino e alle manifestazioni collaterali e nello specifico a quanto previsto dal presente Regolamento e dal Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino e dai relativi disciplinari.

Le finalità della Consulta dei Quartieri sono:

-fare da tramite tra la realtà dei Quartieri e l’esterno, con particolare rilevanza nei rapporti con l’Amministrazione comunale che sovrintende alla Giostra;

-tutelare gli interessi dei Quartieri e della manifestazione nei rapporti con le autorità, con qualsiasi Ente e con i privati;

-coordinare l’azione comune dei Quartieri nel rispetto dell’autonomia di ciascuno;

-coadiuvare l’Amministrazione comunale in tutto ciò che investe lo svolgimento e la

disciplina della Giostra;

-essere portatore delle esigenze dei Quartieri per tramandarne le tradizioni.

ART. 27.1 – Composizione e costituzione

La Consulta dei Quartieri è costituita, con Decreto del Sindaco, sentiti i Rettori, da 5 membri:

  1. a) il rettore di ciascun Quartiere
  2. b) un rappresentante del Comune di Arezzo, con funzioni di Presidente, nominato

direttamente dal Sindaco;

ART. 27.2 – Durata in carica e surrogazioni

I componenti della Consulta, ad eccezione del Presidente, restano in carica per la durata dell’organo che li ha nominati, purché continuino a mantenere la carica che ne ha giustificato la nomina.

Continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento dei successori.

Il Presidente resta in carica per tre anni e può essere confermato.

ART. 27.3 – Attrezzature e risorse

Alla Consulta saranno fornite strutture, attrezzature di supporto, idonee a consentire il regolare svolgimento delle proprie funzioni. Per i membri della Consulta non è previsto alcun compenso.

ART. 27.4 – Attribuzioni

La Consulta dei Quartieri nei limiti degli indirizzi specifici formulati dal consiglio Comunale, dalla Giunta comunale e dall’Ufficio comunale preposto: esprime pareri obbligatori vincolanti in ordine all’approvazione di tutti i disciplinari inerenti la Giostra del Saracino quali Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino, Disciplinare della scenografia, Disciplinare per la misurazione dei punteggi, Disciplinare per l’uso delle fotocellule, Disciplinare delle prove ufficiali, Disciplinare per il benessere del cavallo).

La Consulta dei Quartieri nei limiti degli indirizzi specifici formulati dal Consiglio Comunale esprime pareri obbligatori in ordine a:

– Modifiche al Regolamento Giostra del Saracino;

– ai programmi annuali e le relative variazioni e alla pianificazione delle attività;

– svolgimento di edizioni straordinarie della Giostra del Saracino.

La Consulta dei Quartieri può altresì proporre di propria iniziativa le modifiche che intende apportare ai disciplinari tecnici, come sopra elencati, all’approvazione della Giunta comunale e potrà inviare alla stessa Giunta considerazioni in merito all’operato del Maestro di Campo ed i suoi Aiutanti, dell’Araldo, del Cancelliere, dei Famigli Saraceni, del Comandante dei Fanti del Comune e della Giuria.

La richiesta di parere viene formulata alla Consulta da parte dell’Ufficio comunale preposto corredata dalla documentazione necessaria per consentire agli stessi di esprimersi. I pareri di cui sopra devono essere espressi entro 30 giorni dall’invio della richiesta da parte dell’ufficio comunale preposto, decorso tale termine, l’Ufficio potrà procedere nell’istruttoria della pratica dando atto della mancanza dello stesso.

In caso di urgenza l’Ufficio può stabilire, di volta in volta, un periodo inferiore che verrà indicato nella relativa richiesta di parere.

ART. 27.5 – Convocazione, validità e svolgimento delle sedute

La Consulta dei Quartieri è convocata dal Presidente. Può riunirsi altresì su richiesta motivata di tre componenti.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’indicazione degli argomenti da trattare nell’adunanza e deve pervenire almeno 48 ore prima dell’adunanza.

Le sedute della Consulta non sono pubbliche e sono valide con la presenza di tre componenti, compreso il Presidente o suo delegato.

La Consulta si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente: per i pareri o proposte su modifiche del regolamento della Giostra del Saracino, del disciplinare tecnico della Giostra del Saracino, del disciplinare per la misurazione dei punteggi, del disciplinare per l’uso delle fotocellule, del disciplinare delle prove ufficiali e del disciplinare per il benessere del cavallo, la votazione dovrà avere una maggioranza qualificata di almeno quattro voti

favorevoli.

Le sedute, convocate e tenute senza le formalità previste, sono valide se sono presenti tutti i componenti.

Alle sedute della Consulta partecipa un dipendente assegnato all’Ufficio preposto, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

La Consulta può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno coinvolgere per richiedere chiarimenti o formulare comunicazioni relative agli oggetti portati all’ordine del giorno; costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della votazione.

Il Presidente della Consulta verifica che questa sia regolarmente costituita e in numero per esprimersi.

Ciascun componente della Consulta ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Dei pareri della consulta è redatto il verbale da parte del Segretario. Tali verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario.

Il Dirigente o, in caso di sua assenza o impedimento, il direttore dell’ufficio comunale preposto, parteciperà a tutte le sedute della Consulta senza diritto di voto.

La seduta di insediamento viene convocata dal Sindaco.

La Consulta dovrà riunirsi almeno 5 volte in un anno.

ART. 27.6 – Responsabilità

I componenti della Consulta devono adempiere ai compiti ad essi attribuiti dal presente regolamento e sono solidalmente responsabili verso l’Amministrazione Comunale dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri e dagli obblighi.

ART. 27.7 – Scioglimento

Il Sindaco provvede allo scioglimento della Consulta nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione dei regolamenti e di persistente inottemperanza agli indirizzi da esso formulati e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale.

ART. 27.8 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

– convoca e presiede la Consulta dei Quartieri su ogni questione che ritiene opportuna inerente le attività della Giostra;

– sovrintende al buon funzionamento delle attività inerenti la Giostra del Saracino;

– promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità della Giostra del Saracino;

– stabilisce gli argomenti da trattarsi nella seduta della Consulta;

– convoca la Consulta su richiesta dell’ufficio comunale preposto, per l’acquisizione dei relativi pareri.

 

CAPO IV – CONSIGLIO DELLA GIOSTRA

ART. 28 – CONSIGLIO DELLA GIOSTRA

Il Consiglio della Giostra è un comitato consultivo e di supporto a tutte le attività che concorrono alla realizzazione della scenografia della Giostra del Saracino e del corteggio storico nonché delle manifestazioni collaterali e nello specifico di quanto previsto dal Disciplinare della Scenografia.

Il Consiglio della Giostra può promuovere pertanto:

– iniziative volte allo studio e alla soluzione dei problemi inerenti la scenografia della Giostra del Saracino e del corteggio storico;

– iniziative volte alla tutela della tradizione e della forma del rito giostresco e della sua originalità e unicità.

Può inoltre collaborare e supportare manifestazioni che si ispirino alla tradizione aretina, proponendo anche attività culturali di informazione, quali convegni, mostre, dibattiti, al fine di diffondere la conoscenza della storia e della tradizione della Giostra del Saracino e quindi della città di Arezzo, con particolare riguardo alle fonti e ai documenti storici.

ART. 28.1 – Composizione e costituzione

Il Consiglio della Giostra è costituito da 9 membri:

  1. a) 1 rappresentante per ogni Associazione facente parte del corteggio storico (Signa, Musici, Sbandieratori) nominato dal Sindaco;
  2. b) 1 rappresentante per ciascun Quartiere designato dal Consiglio direttivo del Quartiere medesimo;
  3. c) 2 figure con competenze sulla Giostra del Saracino nominati dai due terzi dei consiglieri del consiglio comunale.

Il Sindaco, con proprio atto, costituisce il Consiglio della Festa e ne approva lo Statuto.

ART. 28.2 – Durata in carica e surrogazioni

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni, purché continuino a mantenere la carica che ne ha giustificato la nomina. Continuano comunque ad esercitare le loro funzioni fino all’insediamento dei successori.

ART. 28.3 – Attrezzature e risorse

Al Consiglio saranno fornite strutture, attrezzature di supporto, idonea a consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni. Per i membri della Consulta non è previsto alcun compenso.

ART. 28.4 – Attribuzioni

Il Consiglio della Giostra nei limiti degli indirizzi specifici formulati dal Consiglio Comunale, dalla giunta comunale e dall’ufficio comunale preposto esercita funzioni consultive e di supporto, in particolare esprime pareri non vincolanti in ordine:

– ai programmi annuali e le relative variazioni e alla pianificazione delle attività;

– su tutte le opere e le spese inerenti l’allestimento scenografico della giostra del

corteggio;

– al disciplinare inerente la scenografia della Giostra del Saracino;

– su tutte le questioni che riguardano la scenografia e l’allestimento della Giostra del Saracino e del corteggio storico.

Ha funzione propositiva sulla modifica del disciplinare della scenografia.

Nella prima seduta di insediamento, il Consiglio nomina il Presidente tra uno dei suoi componenti.

Le proposte del Consiglio della Giostra, per diventare esecutive, dovranno essere seguite dall’approvazione della Consulta dei Quartieri, dell’Ufficio comunale preposto e della Giunta Comunale.

ART. 28.5 – Convocazione, validità e svolgimento delle sedute

Il Consiglio della Giostra è convocato dal Presidente. Può riunirsi altresì su richiesta motivata di tre componenti.

L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’indicazione degli oggetti da trattare nell’adunanza e deve pervenire almeno 48 ore prima dell’adunanza.

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche e sono valide con la presenza di cinque componenti, compreso il Presidente o suo delegato.

Il Consiglio si esprime a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione espressa in forma palese. A parità di voti prevale quello del Presidente.

Le sedute, convocate e tenute senza le formalità previste, sono valide se sono presenti tutti i componenti.

Alle sedute della Consulta partecipa un assegnato all’Ufficio preposto, che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

La Consulta può invitare a partecipare alle sedute chiunque ritenga opportuno coinvolgere per richiedere chiarimenti o formulare comunicazioni relative agli oggetti portati all’ordine del giorno; costoro devono allontanarsi dalla seduta prima della votazione.

Il Presidente del Consiglio verifica che questa sia regolarmente costituito e in numero per esprimersi.

Ciascun componente del Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto e i motivi del medesimo.

Dei pareri del Consiglio è redatto il verbale da parte del Segretario. Tali verbali sono firmati dal Presidente e da chi esercita le funzioni di Segretario.

Il Dirigente o, in caso di sua assenza o impedimento, il direttore dell’ufficio comunale preposto, parteciperà a tutte le sedute del Consiglio senza diritto di voto.

La seduta di insediamento viene convocata dal Sindaco.

La Consulta dovrà riunirsi almeno 5 volte in un anno.

ART. 28.6 – Responsabilità

I componenti del Consiglio devono adempiere ai compiti ad essi attribuiti dal presente regolamento e sono solidalmente responsabili verso l’Amministrazione Comunale dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri e dagli obblighi.

ART. 28.7 – Scioglimento

Il Sindaco provvede allo scioglimento del Consiglio nei casi di gravi irregolarità, di reiterata violazione dei regolamenti e di persistente inottemperanza agli indirizzi da esso formulati e ne dà comunicazione nella prima seduta del Consiglio Comunale.

ART. 28.8 – Attribuzioni del Presidente

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

– convoca e presiede il Consiglio della Giostra su ogni questione che ritiene opportuna inerente la scenografia e allestimento della Giostra, del corteggio e delle manifestazione collaterali;

– sovrintende al buon funzionamento delle attività inerenti l’allestimento e la scenografia della Giostra del Saracino e del corteggio storico;

– promuove le iniziative valide ad assicurare il raggiungimento delle finalità della Giostra del Saracino;

– stabilisce gli argomenti da trattarsi nella seduta del Consiglio,

– convoca il Consiglio su richiesta dell’ufficio comunale preposto per l’acquisizione dei relativi pareri.

 

CAPO V – MAGISTRATURA

ART. 29 – MAGISTRATURA

La Magistratura è il principale organo giudicante della Giostra del Saracino. Nominata dal Consiglio Comunale, secondo quanto disposto dal successivo art. 29.2, deriva dal medesimo autorità e prestigio. Autonoma ed indipendente nello svolgimento delle sue prerogative, esercita collegialmente i poteri e le attribuzioni conferitele dal presente Regolamento.

Assieme agli altri organismi della Giostra concorre alla realizzazione della manifestazione, riconoscendo l’autorità del Comune di Arezzo e dei suoi organi. Presenzia a tutte le cerimonie di carattere pubblico inerenti la Giostra del Saracino, a lustro e decoro della manifestazione e della Città di Arezzo. In ragione del ruolo istituzionale che comporta ai suoi componenti il delicato compito di adottare provvedimenti restrittivi a singole persone o organi direttivi, la Magistratura è esonerata dal partecipare, il giorno della Giostra, al corteggio storico per le vie della città. La stessa farà regolarmente ingresso in Piazza Grande nei modi e nei termini stabiliti dal palinsesto della manifestazione.

Garante delle legittimità e custode della tradizione storica del torneo, la Magistratura può proporre all’Ufficio di cui al precedente art.25, alla Consulta dei Quartieri e al Consiglio della Giostra, l’assunzione di iniziative rivolte a tutelare il prestigio, l’immagine autentica e le caratteristiche peculiari di rievocazione storica della manifestazione.

In considerazione della nomina che la stessa ha da parte del consiglio Comunale e delle garanzie di imparzialità che la stessa può offrire, alla Magistratura viene attribuito il compito di nominare il Maestro di Campo e suoi Aiutanti, l’Araldo, il Cancelliere, i Famigli Saraceni, e il Comandante dei Fanti del Comune tra persone che offrano, nell’esercizio della loro funzione, ampie garanzie di competenza, di efficienza e imparzialità.

Il Consiglio Comunale può autonomamente sollevare dall’incarico i membri della Giuria ed il Maestro di Campo e i suoi Aiutanti nel caso in cui il loro comportamento o la loro opera non siano all’altezza del buon funzionamento della manifestazione e rimandare alla Magistratura il compito di nominare le nuove figure necessarie.

ART. 29.1 – Composizione

La Magistratura è composta da dieci Magistrati. Ad uno dei componenti è conferita, con elezione diretta, la carica di Primo Magistrato.

Il Primo Magistrato convoca e presiede le sedute della Magistratura, regola lo svolgimento dei lavori e detiene la rappresentanza esterna dell’Organo.

Svolge funzioni di segreteria un Cancelliere nominato dal Primo Magistrato.

ART. 29.2 – Modalità di nomina, requisiti e prerogative dei Magistrati

I Magistrati sono nominati dal Consiglio Comunale, tra persone che offrano nello svolgimento della loro funzione, ampie garanzie di competenza in materia di equilibrio, di assoluta imparzialità ed indipendenza di giudizio.

La carica di Magistrato è incompatibile con l’assunzione o il mantenimento di qualsiasi carica direttiva o incarico specifico all’interno di ciascuno degli altri Organismi della Giostra. È inoltre incompatibile con l’associazione, a qualsiasi titolo, ad un Quartiere, al Gruppo Musici, all’Associazione Sbandieratori, all’Associazione Signa Arretii.

Nell’esercizio delle sue funzioni, il Magistrato gode di piena libertà ed indipendenza di giudizio e non è vincolato da alcun rapporto di rappresentanza.

La surrogazione dei posti resesi vacanti dopo la nomina è effettuata dal Consiglio Comunale con le modalità e i criteri di cui ai commi precedenti.

ART. 29.3 – Elezioni del primo Magistrato

Il Primo Magistrato è eletto all’interno della Magistratura, con suffragio diretto e segreto, in occasione della seduta di insediamento. Per la validità dell’elezione è necessario che uno dei Magistrati raggiunga il quorum di cinque voti favorevoli.

In caso di assenza o impedimento il Primo Magistrato è sostituito dal Magistrato più anziano di età.

ART. 29.4 – Durata del mandato

Il mandato della Magistratura ha durata triennale.

La nomina viene effettuata dal Consiglio Comunale entro il mese di dicembre dell’anno in cui ha termine il mandato secondo i dettami dell’art. 29.2. Alla scadenza del mandato i Magistrati in carica assicurano lo svolgimento dell’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo Organo che avviene entro i 15 giorni successivi alla data di esecutività dell’atto di nomina.

Il mandato di Magistrato può essere rinnovato consecutivamente per una sola volta.

Un componente della magistratura, dimesso per fine mandato, può tornare a farne parte dopo tre anni consecutivi di assenza.

ART. 29.5 – Riunioni della Magistratura

La Magistratura si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Convocazioni più frequenti possono essere effettuate qualora il Primo Magistrato le ritenga necessarie ed opportune, o almeno tre componenti ne facciano esplicita richiesta al Primo Magistrato, o su richiesta del Presidente della Consulta dei Quartieri o del Consiglio della Giostra.

L’invito deve pervenire ai Magistrati con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione e recare l’indicazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Il termine di cui al comma precedente può essere abbreviato qualora sussistano motivi di particolare urgenza.

La seduta di insediamento viene convocata dal Sindaco.

ART. 29.6 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque componenti della Magistratura.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello espresso dal Primo Magistrato o, in sua assenza, dal Magistrato più anziano, che lo sostituisce ai sensi del precedente art. 29.3. Per le decisioni relative all’emanazione delle sanzioni contemplate all’art. 35, alla dichiarazione di decadenza prevista all’art. 49, ed alla nomina del Commissario di cui all’art. 49, del presente Regolamento, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Magistratura.

ART. 29.7 – Decadenza del Magistrato

Il Magistrato che risulti assente non giustificato per tre sedute consecutive viene considerato decaduto. In tal caso la sostituzione avviene a norma all’art. 29.2.

ART. 29.8 – Finanziamento dell’attività

L’attività della Magistratura è finanziata dal Comune di Arezzo. La sede è messa a disposizione dal Comune di Arezzo.

ART. 29.9 – Regolamento interno

Per lo svolgimento della propria attività la Magistratura può dotarsi di un Regolamento interno. Se adottato, il testo del Regolamento è inviato per conoscenza all’ufficio comunale preposto di cui all’art. 25. ed alla Consulta dei Quartieri.

 

ART. 30 – PRESENZA IN CAMPO

Durante lo svolgimento della Giostra la Magistratura è insediata in campo ed esercita collegialmente le prerogative del suo ruolo; solo il primo Magistrato, nell’ambito delle proprie competenze, può rilasciare dichiarazioni ufficiali inerenti fatti di Giostra.

In presenza di fatti eccezionali od avvenimenti di estrema gravità, la Magistratura, al fine di poter decidere in piena e serena autonomia di giudizio, è autorizzata a ritirarsi presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione comunale presso le Logge Vasari n.7 o altra sede individuata dall’Amministrazione comunale. Di ciò l’Araldo darà comunicazione agli spettatori dopo aver consultato il Primo Magistrato.

Durante lo svolgimento della Giostra, solo i Capitani ed i Rettori sono autorizzati ad avvicinarsi alla Magistratura per chiedere in modo corretto, esclusivamente al Primo Magistrato, eventuali spiegazioni. Nessun altro figurante del Quartiere può dialogare a nessun titolo con i magistrati, se non convocato dalla Magistratura stessa (il rispetto di questa norma è affidato alla Polizia Municipale).

 

ART. 31 – NOMINA DELLA GIURIA

Compete alla Magistratura la nomina dei 5 componenti la Giuria della Giostra. La Giuria è formata da 5 tecnici (ingegneri, architetti e geometri): tre addetti alla misurazione dei punteggi e due con gli altri compiti attribuiti alla Giuria dal presente Regolamento e dal Disciplinare Tecnico della Giostra del Saracino. Il primo Giudice verrà scelto dalla Magistratura della Giostra tra i tre addetti alla misurazione.

La Magistratura nomina altresì n. 2 Giudici “sostituti”, di cui uno dovrà essere obbligatoriamente presente il giorno della Giostra in Piazza Grande.

I componenti della Giuria vengono scelti, fra i nominativi indicati dai Presidenti dei rispettivi Ordini Professionali, tra professionisti residenti nella Provincia di Arezzo.

Il Giudice nominato per una delle due edizioni della Giostra del Saracino, non può essere nominato per l’altra dello stesso anno solare.

Verrà costituita una apposita Commissione Tecnica con il compito di formare i giudici nominati anche con una loro presenza durante la settimana delle prove. La Commissione sarà costituita da un rappresentante per ogni Quartiere e dal Primo Magistrato o suo delegato.

I tecnici indicati dovranno pertanto partecipare ad un “Corso di Formazione” al fine di prendere visione e conoscenza della tecnica di misurazione e del procedimento di applicazione e dovranno essere presenti alla prova generale. In caso di assenza o impedimento il giudice verrà sostituito dalla riserva che assumerà il ruolo di giudice titolare anche per la Giostra.

I Giudici dovranno inoltre offrire, nell’esercizio della loro delicata funzione, ampie garanzie di competenza, assoluta imparzialità, indipendenza di giudizio e dovranno far parte di un elenco-albo dei “Giudici della Giostra”, tenuto dalla magistratura, alternandosi negli anni per poter acquisire così esperienza e competenza.

Il mandato del Giudice può essere rinnovato per un massimo di 5 anni.

L’albo dovrà comprendere almeno 15 giudici (cinque per ogni Ordine Professionale);

compete alla Magistratura curarne l’aggiornamento compreso, a suo insindacabile giudizio, l’immissione e la cancellazione.

Sarà inoltre cura della Magistratura richiedere ogni 5 anni ai Presidenti dei rispettivi Ordini Professionali i nuovi nominativi per l’aggiornamento dell’Albo di cui ai commi precedenti.

La Magistratura inoltre può, a suo insindacabile giudizio e senza possibilità di appello, radiare dall’elenco dei Giudici quei componenti che abbiano dimostrato, nell’espletamento del proprio mandato, scarsa imparzialità di giudizio e riservatezza, o abbiano rilasciato in pubblico o in privato dichiarazioni in ordine al ruolo svolto o ai punteggi assegnati.

La funzione di Giudice è incompatibile con la qualifica di socio di Quartiere e con l’assunzione o il mantenimento di cariche direttive o incarichi specifici all’interno dei Quartieri.

 

ART. 32 – TUTELA DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA GIOSTRA

Per garantire il corretto svolgimento della Giostra, la Magistratura esercita, durante il torneo e nelle sue fasi preliminari, le seguenti funzioni:

  1. a) prende atto della decisione del Maestro di Campo di sospendere momentaneamente o definitivamente la manifestazione che inizia con la partenza del corteggio storico e termina con la consegna della Lancia d’Oro al Quartiere vincitore, annotando la motivazione dichiarata dallo stesso.

In caso di impedimenti di carattere temporaneo il Maestro di Campo comunicherà alla Magistratura il periodo di sospensione che a suo insindacabile giudizio sarà necessario per riprendere la manifestazione. La Magistratura, dopo aver annotato il provvedimento, lo comunicherà, per voce del Primo Magistrato, all’Araldo affinché sia portato a conoscenza del pubblico, invitando altresì le rappresentanze dei Quartieri, del Gruppo Musici, del Gruppo Comunale e degli Sbandieratori a restare a disposizione.

In caso di impedimento definitivo il Maestro di Campo, constatata l’impossibilità di proseguire o di portare a compimento la manifestazione, ne stabilirà la sospensione definitiva comunicandola alla Magistratura la quale, dopo aver annotato la decisione trascrivendone l’ora, convocherà l’Araldo a mezzo del proprio Cancelliere, per la comunicazione al pubblico ed a tutti gli organismi della Giostra. Ove ciò si verifichi, provvede a farla nuovamente svolgere in tutte le sue fasi, di norma la domenica successiva.

La medesima potrà essere disputata in data diversa, solo in presenza di valida e motivata ordinanza del Sindaco della Città di Arezzo, inerente motivi di ordine pubblico e sicurezza.

  1. b) custodisce la Lancia d’Oro fino al momento della consegna al Quartiere vincitore coadiuvata dal corpo dei vigili urbani;
  2. c) tiene in custodia le lance da torneo controllate dai Capitani di Quartiere fino alla consegna delle medesime alla Giuria;
  3. d) custodisce il Saracino dall’installazione in Piazza fino al termine della Giostra, garantendone la conservazione e l’integrità; vigila sull’effettuazione di eventuali interventi tecnici, che devono essere eseguiti alla presenza di almeno tre Magistrati e dei Capitani di Quartiere che ne facciano richiesta; tiene in consegna l’automa di riserva, con cui sostituisce il Buratto in caso di guasto tecnico non riparabile;
  4. e) prende atto dei provvedimenti di espulsione dal torneo in corso adottati dal Maestro di Campo nei confronti dei figuranti e ne annota le motivazioni fornite.

 

ART. 33 – SOSPENSIONE DALLA CARICA DEL CAPITANO DEL QUARTIERE

Nel caso che il provvedimento di espulsione venga adottato nei confronti della carica del Capitano del Quartiere, responsabile di inadempienza agli ordini del Maestro di Campo o di scorrettezza nell’assolvimento delle sue funzioni, la stessa viene immediatamente assunta – previo giuramento di fronte alla Magistratura – da altro armato designato dal Rettore del Quartiere.

La Magistratura ne dispone la comunicazione immediata all’Araldo che ne darà lettura.

 

ART. 34 – COMPORTAMENTI RILEVANTI AI FINI DISCIPLINARI

Al fine di assicurare che la Giostra e le manifestazioni collaterali si svolgano con correttezza, lealtà e decoro, gli eventuali comportamenti non conformi a tali principi e tali comunque da gettare discredito sulla Giostra, sono sanzionati in via disciplinare.

Sono quindi oggetto di sanzioni disciplinari i comportamenti:

  1. a) tali da integrare violazione delle norme regolamentari e comunque tali da arrecare turbamento al regolare svolgimento della manifestazione;
  2. b) non consoni al carattere cavalleresco della Giostra e comunque non conformi a lealtà;
  3. c) non adeguati al decoro della manifestazione;
  4. d) tali da integrare violazione di disposizioni relative alle modalità organizzative e di svolgimento di ogni singola manifestazione, anche in riferimento al rispetto degli orari;
  5. e) che denotino non conformità da parte del Quartiere e di tutte le altre rappresentative che prendono parte alla Giostra e alle cerimonie collaterali ufficiali, alle prescrizioni relative alla composizione della rappresentativa, all’abbigliamento dei figuranti, in relazione ad ogni singola manifestazione;
  6. f) posti in essere da figuranti e organi esecutivi dei quartieri e da qualunque altro soggetto formalmente autorizzato a prendere parte alla manifestazione che si concretino in atteggiamenti aggressivi, intolleranti, fomentatori provocatori nei confronti di terzi;
  7. g) posti in essere da soggetti che rivestano le cariche sociali di cui all’art. 21 del presente Regolamento, tali da gettare discredito sulla manifestazione e comunque tali da nuocere all’onore della città di Arezzo;
  8. h) tali da concretare elusione dei provvedimenti disciplinari adottati da Magistratura o Gran Giurì, e quelli che denotino mancanza di lealtà nei rapporti con tali organi;

Sono rilevanti ai fini disciplinari i comportamenti posti in essere:

  1. a) durante la Giostra, prescindendosi dall’eventuale avvenuta espulsione a norma dell’art. 12 del Disciplinare tecnico della Giostra del Saracino;
  2. b) prima della Giostra e subito dopo di essa, dall’ammassamento dei figuranti all’avvenuto rientro degli stessi in sede;
  3. c) durante qualsiasi manifestazione dell’anno giostresco;
  4. d) durante le prove;
  5. e) durante la Prova generale e dopo di essa, fino all’avvenuto rientro dei figuranti in sede;

La Giostra inizia con l’ammassamento di tutti i figuranti al Campo Generale e termina con la consegna della Lancia d’oro.

Sono manifestazioni collaterali:

– quelle previste nel calendario ufficiale della Giostra;

– quelle organizzate dal Comune di Arezzo dove è prevista la partecipazione di una rappresentativa della Giostra;

– quelle in relazione alle quali la presenza di rappresentative dei Quartieri, del Gruppo Musici Giostra del Saracino, dell’Associazione Sbandieratori di Arezzo e dell’Associazione Signa Arretii, sia formalmente richiesta dall’Ufficio comunale di cui al precedente art. 4, dal Sindaco, dal Consiglio o dalla Giunta comunale.

Sono altresì rilevanti i comportamenti di cui sub. g), anche se posti in essere al di fuori della Giostra e delle manifestazioni collaterali.

 

ART. 35 – SANZIONI DISCIPLINARI

Le sanzioni disciplinari sono:

  1. il richiamo;
  2. la deplorazione;
  3. la squalifica;
  4. la decurtazione, anche parziale, dell’eventuale contributo annuo stanziato dal Comune, la cui entità verrà comunicata dalla magistratura all’ufficio comunale preposto;

Le sanzioni disciplinari sono immediatamente esecutive.

 

ART. 36 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Il potere di segnalazione di fatti eventualmente rilevanti sul piano disciplinare appartiene:

  1. a) al Maestro di Campo, anche su segnalazione degli aiutanti di campo e dei suoi assistenti, per tutto ciò che avviene durante lo svolgimento della Giostra;
  2. b) ove previsti, al Maestro di Campo, anche su segnalazione degli aiutanti di campo e dei suoi assistenti, agli organismi della Giostra e quindi ai Rettori di ciascun quartiere, al primo giudice, al cancelliere, al Comandante dei Fanti del Comune, al sovraordinato della rappresentativa del Gruppo Musici e dell’Associazione Sbandieratori, al coordinatore di regia della Giostra, al Presidente della Consulta dei Quartieri, all’Ufficio Comunale, al Primo Magistrato, per ogni altro fatto che avvenga al di fuori della Giostra.

Ricevuta la segnalazione, la Magistratura procede alla deliberazione sulla sussistenza degli estremi per l’apertura di un procedimento disciplinare.

Ove tali estremi non vi siano, la Magistratura ne dispone l’archiviazione.

 

ART. 37 – CARICA AMMINISTRATIVA

I soggetti che ricoprono cariche sociali all’interno dei Quartieri, del Gruppo Musici, degli Sbandieratori e del Signa Arretii, colpiti da provvedimenti di squalifica a tempo determinato o di esclusione da uno o più tornei, così come prevista alla lettera c) del precedente art. 35, possono svolgere, nel periodo in cui trova esecuzione la sanzione, soltanto attività amministrativa nell’ambito del proprio Quartiere o della propria Associazione.

Se il provvedimento di squalifica a tempo determinato o di esclusione da uno o più tornei colpisce il Rettore del Quartiere (Consulta dei Quartieri) o il rappresentante del Quartiere o dell’Associazione facente parte il Consiglio della Giostra, lo stesso, in considerazione della doppia carica che ricopre, è autorizzato a partecipare con tutte le prerogative del ruolo, alle riunioni rispettivamente della Consulta dei Quartieri o del Consiglio della Giostra. Per il Consiglio della Giostra, i Quartieri o le Associazioni dovranno procedere ad una nuova nomina.

Il soggetto che è stato colpito da tali provvedimenti disciplinari non può, fino a che non ha scontato la sanzione comminatagli, partecipare a nessun’altra manifestazione in costume inerente la Giostra del Saracino; gli è inoltre fatto divieto di rappresentare il Quartiere o l’Associazione di appartenenza, in alcuna manifestazione pubblica.

 

ART. 38 – GIUDIZIO SU VERTENZE E CONTROVERSIE

La Magistratura emette decisioni in via definitiva e vincolante, dopo aver tentato la conciliazione, sulle vertenze tra i vari Organi della Giostra, nonché su tutte le controversie interne agli Organi medesimi che vengano sottoposte al suo giudizio con le modalità previste dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

Riesamina inoltre in secondo grado, su ricorso di una delle parti, le decisioni emesse dagli organi disciplinari dei Quartieri, del Gruppo Musici, degli Sbandieratori e del Signa Arretii.

Il ricorso alla Magistratura può essere esercitato direttamente, in primo grado, qualora la decisione che costituisce oggetto della contesa sia originata da una proposta del Collegio dei Probiviri.

 

ART. 39 – PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

  1. Se la Magistratura ritiene di non archiviare la segnalazione e la stessa riguarda comportamenti attribuibili a persone esattamente individuate, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione stessa, si procede alla formulazione dell’addebito, che viene portato a conoscenza dell’incolpato con comunicazione scritta, notificata alla persona dal Cancelliere del Quartiere, presso la sede del Quartiere o al Presidente dell’Associazione.
  2. Dal ricevimento, l’incolpato ha sette giorni per prendere visione, estrarre copia degli atti del procedimento, richiedere di essere sentito e presentare memoria.
  3. La Magistratura procede quindi alla istruttoria compiendo ogni attività che ritenga utile; ove richiesto, deve sentire l’incolpato.
  4. Entro 20 giorni dalla formulazione dell’addebito, l’istruttoria dovrà essere ultimata. In caso di impossibilità per ragioni oggettive, che dovranno essere esplicitate, tale termine potrà essere prorogato per ulteriori 15 giorni. Di ciò dovrà essere data pronta comunicazione all’incolpato, all’Ufficio comunale che informa la Consulta dei Quartieri e il Consiglio della Giostra, al Quartiere di appartenenza nella persona del Rettore;
  5. Esaurita l’istruttoria, la Magistratura provvede con decisione presa a maggioranza assoluta.
  6. La decisione è comunicata all’incolpato nei modi indicati sub 1, al Quartiere di appartenenza nella persona del Rettore, all’Ufficio comunale che provvederà a richiedere al Presidente della Consulta e/o al Presidente del Consiglio la convocazione di una seduta per le relative comunicazioni.

 

ART. 40 – PROCEDIMENTI NEI CONFRONTIDI PERSONE NON IDENTIFICATE

Ove la segnalazione riguardi fatti attribuibili a figuranti non identificati e non sussistano i presupposti per l’archiviazione, entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione, la Magistratura dispone con proprio decreto di procedere all’istruttoria necessaria per l’identificazione dei responsabili, compiendo ogni attività utile.

Entro 20 giorni dall’apertura dell’istruttoria, ove si sia pervenuti all’identificazione delle persone che si ipotizzano responsabili dei fatti oggetto di illecito disciplinare, la Magistratura procede a norma di quanto previsto dall’art. 39 cc 2,3,4 e 5.

Ove i responsabili non siano stati individuati, il procedimento potrà proseguire, nei modi sopra indicati, nei confronti del Quartiere, in persona del Rettore, del Capitano e del Maestro d’Armi, o del sovraordinato delle rispettive Associazioni, secondo le modalità ordinarie.

 

ART. 41 – FATTI NUOVI EMERSI NEL PROCEDIMENTO

Ove nel corso di un procedimento disciplinare promosso nei confronti di soggetti identificati dovessero emergere fatti rilevanti sul piano disciplinare anche a carico di altri, la Magistratura può in tal caso procedere d’ufficio, secondo le disposizioni ordinarie. Se i fatti nuovi sono strettamente collegati con quelli per i quali già si procede e riguardano soggetti identificati, i due procedimenti vengono riuniti.

Non si fa luogo alla riunione, e si procede quindi separatamente, se la riunione comporterebbe una dilatazione dei tempi del procedimento originario, tale da non consentirne la definizione nel termine di cui all’art. 39, c.4.

Se i fatti nuovi riguardano invece soggetti non identificati, si procede separatamente, secondo le disposizioni di cui all’art. 40.

 

ART. 42 – PROCEDIMENTO A CARICO DEL QUARTIERE O DELLE ASSOCIAZIONI

In ogni caso, ove dai fatti oggetto della segnalazione la Magistratura ritenga di poter ravvisare possibili responsabilità del Quartiere, in persona del Rettore, del Capitano o del Maestro d’Armi, o dei sovraordinati delle Associazioni, procede anche nei loro confronti, secondo le modalità ordinarie.

 

ART. 43 – PROCEDIMENTI PARTICOLARI

Il potere di segnalazione di fatti eventualmente rilevanti sul piano disciplinare compete altresì al Primo Magistrato limitatamente ai fatti che si siano verificati in danno della Magistratura e di taluno dei Magistrati.

La competenza a decidere spetta al Gran Giurì, al quale il Primo Magistrato inoltrerà la segnalazione. Per la procedura avanti il Gran Giurì, che decide con pronuncia inappellabile, si seguono le disposizioni ordinarie previste per il giudizio di primo grado.

Ove la Magistratura, di propria iniziativa o su segnalazione di taluno degli organi indicati nell’art. 36 comma a) e b), ritenga che a carico del Maestro di Campo o dei suoi aiutanti, o di taluno delle figure da essa nominate a norma dell’art. 29, siano ravvisabili fatti aventi rilievo disciplinare o comportamenti tali da far venire meno il rapporto fiduciario a fondamento dell’avvenuta nomina all’esito degli accertamenti eventualmente necessari, può, in qualsiasi momento, disporne la destituzione dall’incarico.

 

ART. 44 – DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO

L’incolpato può chiedere alla Magistratura di definire il procedimento instaurato a suo carico con un comportamento riparatorio.

Comportamenti riparatori possono essere le scuse pubbliche in forma solenne, o altre condotte ritenute a tal fine idonee. Ove la Magistratura ne ritenga opportunità, se del caso sentiti gli eventuali controinteressati, individua il comportamento riparatorio che concretamente dovrà essere adottato, fissando un termine per l’esecuzione, nel quale il procedimento rimane sospeso. Se il comportamento prescritto è stato adeguatamente tenuto, la Magistratura ne prende atto e con proprio decreto dispone l’archiviazione del procedimento. In caso contrario, il procedimento riprende secondo il proprio corso ordinario.

 

ART. 45 – COMPORTAMENTO RIPARATORIO IN SOSTITUZIONE DI SANZIONE

Ove all’esito del procedimento disciplinare la Magistratura ritenga di dover applicare una delle sanzioni di cui all’art. 35, c.1. lett. a,b,c, può altresì prevedere la possibilità di un comportamento riparatorio, la cui adozione da parte dell’interessato determini l’estinzione della sanzione disciplinare. In tal caso, entro il termine di 3 giorni l’interessato dovrà comunicare alla Magistratura, in persona del Cancelliere, la propria volontà di eseguire il comportamento riparatorio; con decreto del Primo Magistrato, saranno fissate le relative modalità esecutive.

Se il comportamento prescritto sia stato adeguatamente tenuto, non si darà corso alla sanzione applicata, che verrà dichiarata estinta.

L’esecuzione della sanzione disciplinare rimane sospesa fino alla scadenza del termine per l’esercizio della facoltà di aderire alla proposta del comportamento riparatorio. In caso di accettazione, delibera sulla eventuale corretta esecuzione.

 

ART. 46 – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI STATUTI DEI QUARTIERI E

DELLE ASSOCIAZIONI

Il presente Regolamento ed il Disciplinare della Scenografia sono fonti sovraordinate rispetto agli Statuti dei singoli Quartieri e delle Associazioni e devono pertanto conformarsi ed attenersi.

Il controllo di legittimità degli Statuti è affidato alla Magistratura, alla quale le deliberazioni assembleari relative a modifiche statutarie dovranno essere a tal fine comunicate.

Qualora l’esito del controllo non sia positivo, la delibera deve essere rinviata al Quartiere o all’Associazione, insieme all’estratto del verbale ove si dà contezza dei motivi della riscontrata illegittimità.

L’esito favorevole del controllo di legittimità è condizione di efficacia delle delibere.

Qualora a seguito di modifiche dei regolamenti della Giostra del Saracino dovessero verificarsi situazioni di illegittimità di singole disposizioni degli Statuti dei Quartieri e delle Associazioni, la Magistratura, su richiesta di uno o più soci del Quartiere o dell’Associazione oppure dell’Ufficio comunale preposto, ove ritenga l’ipotizzata sopravvenuta illegittimità non infondata, lo comunica al Rettore del Quartiere o al Presidente dell’Associazione, invitandolo a riferire in merito entro il termine di 30 giorni.

Se nonostante le eventuali deduzioni la sopravvenuta illegittimità permane, la Magistratura invita formalmente il Rettore o il Presidente dell’Associazione a rimuoverla, adeguando lo Statuto a quanto previsto dalla fonte sovraordinata. Se entro il termine a tal fine assegnato la sopravvenuta illegittimità non viene rimossa, la Magistratura interviene modificando per quanto necessario lo Statuto del Quartiere o dell’Associazione. La sostituzione della parte di Statuto illegittima diviene efficace, a tutti gli effetti, con la formale comunicazione a norma dell’art. 40 c.1. Le decisioni della Magistratura relative al controllo di legittimità, originaria o sopravvenuta, degli Statuti dei Quartieri o delle Associazioni sono inappellabili.

 

ART. 47 – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SUGLI ATTI DEI QUARTIERI E DELLE

ASSOCIAZIONI

Su richiesta di uno o più soci dei Quartieri o delle Associazioni, la Magistratura verifica la legittimità delle delibere assembleari e degli atti degli organi dei singoli Quartieri e delle Associazioni.

A tal fine, la Magistratura può richiedere ai Quartieri e alle Associazioni tutte le informazioni del caso, e compiere le attività istruttorie ritenute necessarie. Il procedimento si svolge in assenza di qualsiasi contraddittorio con le parti.

Le decisioni della Magistratura relative al controllo di legittimità sulle delibere assembleari e sugli atti degli organi dei singoli Quartieri e delle Associazioni sono inappellabili.

 

ART. 48 – VIGILANZA SUI PROCEDIMENTI ELETTORALI

La Magistratura vigila sulla legittimità dei procedimenti per la composizione degli organi sociali elettivi dei Quartieri e delle Associazioni.

Entro 2 giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio riceve il verbale del seggio; entro i 10 giorni successivi, constatata la regolarità delle procedure, procede alla convalida dei risultati elettorali ed alla proclamazione ufficiale degli eletti.

Gli eventuali ricorsi contro i procedimenti elettorali debbono essere presentati alla Magistratura entro i 15 giorni successivi alla proclamazione degli eletti. Il loro esame e l’adozione degli eventuali provvedimenti consequenziali sono effettuati dalla Magistratura entro i 30 giorni successivi alla chiusura del termine per la presentazione dei ricorsi.

L’attribuzione di cariche sociali o responsabilità direttive non derivanti da elezioni deve essere comunicata alla Magistratura da parte dell’Organo interessato.

 

ART. 49 – COMMISSARIAMENTO DEI CONSIGLI DIRETTIVI

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo di un Quartiere o delle Associazioni risulti palesemente incapace di assicurare il regolare funzionamento del sodalizio e l’assolvimento dei compiti statutari, oppure si renda responsabile, nella sua collegialità, dell’assunzione di atti o comportamenti tali da ledere il prestigio o pregiudicare il regolare svolgimento della manifestazione, la Magistratura lo diffida formalmente, intimandogli la sollecita ripresa di una corretta attività istituzionale.

Entro un mese dal provvedimento, se la diffida si dimostri inefficace, dichiara la decadenza dell’organismo e procede alla nomina di un Commissario Straordinario, designando il medesimo tra persone che offrano ampie garanzie di competenza, equilibrio, imparzialità e autorevolezza.

Nel caso in cui il provvedimento colpisca un Quartiere, il Commissario, oltre a possedere i requisiti indicati al comma precedente, deve essere prescelto tra persone che non risultino notoriamente legate-da cariche direttive, incarichi specifici e semplice adesione ideale – ad altro Quartiere.

Il mandato del Commissario ha la durata di 60 giorni, salvo proroga. Entro questo termine deve essere ricostituito l’organismo dichiarato decaduto e ripristinato un corretto assetto degli organi statutari.

 

ART. 50 – RICORSO AVVERSO LE DECISIONI DISCIPLINARI DELLA MAGISTRATURA

Avverso le decisioni della Magistratura che applica sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso in appello avanti al Gran Giurì.

La nomina, i poteri, la durata in carica del Gran Giurì, nonché i tempi e le modalità del ricorso in appello sono disciplinati dagli articoli seguenti.

 

CAPO VI – GRAN GIURI’

ART. 51 – GRAN GIURÌ

Al momento dell’assunzione dei poteri inerenti la propria carica il Sindaco eletto, provvede a nominare un Gran Giurì.

Tale Gran Giurì è composto da tre membri scelti personalmente dal Sindaco tra Magistrati ordinari o avvocati iscritti all’Albo da almeno 10 anni, fra persone che godano di particolare prestigio personale ed offrano garanzia di competenza, imparzialità e di indipendenza di giudizio per l’adempimento delle funzioni disciplinate dal presente Regolamento.

Il mandato del Gran Giurì, i cui componenti non possono essere revocati, decade con la cessazione del mandato amministrativo del Sindaco e può essere rinnovato una sola volta.

Ove taluno dei componenti del Gran Giurì intenda rinunciare a tale incarico, dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco che (entro trenta giorni) provvederà alla sua sostituzione.

 

ART. 52 – RICORSO AL GRAN GIURÌ

Il ricorso dovrà essere presentato al Cancelliere della Magistratura, entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione assunta dalla Magistratura. Lo stesso provvederà a trasmetterlo con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 7 giorni, al Gran Giurì.

La presentazione del ricorso non sospende l’esecuzione della sanzione.

Acquisiti dalla Magistratura gli atti relativi al procedimento, il Gran Giurì decide sul ricorso entro dieci giorni con pieni poteri. È facoltà del Gran Giurì, revocare, confermare o determinare una sanzione più grave di quella comminata in primo grado.

Il Gran Giurì potrà compiere attività istruttoria solo in caso di effettiva necessità.

La decisione dovrà essere comunicata al ricorrente nei modi di cui all’art. 39 c.1.

 

CAPO VII – LE ASSOCIAZIONI

ART. 53 – RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI ALLA GIOSTRA DEL SARACINO

Alla Giostra del Saracino partecipano, con le rispettive rappresentanze, l’Associazione Sbandieratori di Arezzo, il Gruppo Musici Giostra del Saracino e l’Associazione Signa Arretii.

Le modalità, la composizione delle rappresentanze, la regia delle cerimonie sono contenute nel disciplinare della scenografia.

Per la fondamentale ed importante attività che le Associazioni effettuano, sia dal punto di vista del raggiungimento delle finalità del Comune che per l’organizzazione della Giostra e di quanto ad essa è attinente, potrà essere erogato annualmente un contributo il cui ammontare verrà stabilito dal Comune stesso.

 

ART. 54 – ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI DI AREZZO

Fin dalla ripresa della manifestazione negli anni trenta del XX secolo gli sbandieratori partecipavano alla Giostra del Saracino come vessilliferi e alfieri porta-bandiera dei Quartieri, ma dal 1960 si trasformano in soggetto autonomo per rappresentare in Italia e nel mondo le tradizioni storiche aretine quali ambasciatori della Giostra stessa.

L’Associazione ha lo scopo di perpetuare e sviluppare, salvaguardandone i caratteri distintivi, la tradizione del Giuoco di Bandiere della Scuola aretina e raccoglierne il patrimonio folkloristico, culturale e morale. Si propone dunque di restituire l’arte di “maneggiar l’insegna” ovvero l’arte della bandiera testimoniata in antichi trattati illustrati fin dal 1400, rappresentandola nella sua forma più completa restando fedele alla tradizione militare, senza dimenticare l’aspetto artistico e coreografico in grado di esaltare l’esercizio dello sbandieramento.

Le figure, i codici e i movimenti derivanti dalla storia dello sbandieramento antico vengono scanditi e valorizzati dall’accompagnamento del reparto musicale composto da tamburi e chiarine; tale reparto musicale, assieme al Gruppo Musici della Giostra, durante la Giostra partecipa alla solenne esecuzione collettiva dell’Inno del Saracino “Terra d’Arezzo”.

Saggi singoli, in coppie, in squadre di piccola entità o in grande formazione, attraverso coreografie ed esercizi complessi, anche in forma acrobatica, caratterizzano l’esibizione degli Sbandieratori come uno dei momenti più intensi ed spettacolari della Giostra del Saracino.

I costumi indossati sono di foggia tardo medievale, su disegni che si ispirano ai dipinti di Piero della Francesca impreziositi con colori che richiamano l’araldica di Arezzo e dei Comuni della Provincia.

In Giostra la formazione è generalmente composta da circa 70 figuranti: un porta labaro, 50 tra alfieri e sbandieratori, 20 fra tamburi e chiarine.

 

ART. 55 – GRUPPO MUSICI GIOSTRA DEL SARACINO

Il Gruppo Musici della Giostra del Saracino si costituisce come associazione autonoma nell’ambito della rievocazione storica aretina, nel 1955 grazie alla brillante idea di William Monci. La schiera di musicanti è costituita da tamburi e chiarine: il suono della chiarina, antico strumento a fiato di derivazione greca e successivamente modificata nel Medioevo, da secoli ha sottolineato ad Arezzo eventi di grande importanza a partire dal 1275 con la sepoltura nella cattedrale di Arezzo di Papa Gregorio X fino ai giorni nostri con la Giostra del Saracino; il “rullo” del tamburo, strumento membranofono percosso da due bacchette di legno che da sempre ha accompagnato sfilate e parate, scandisce il passo di tutti i figuranti nel loro incedere caratteristico in ogni cerimonia.

Ad ogni uscita del Gruppo è presente il labaro che apre la sfilata e nel quale si ricorda lo storico fondatore. I costumi realizzati su foggia del XIV secolo, recano i colori e il simbolo della città di Arezzo.

L’attività del Gruppo, durante ogni esibizione è affidata al Capogruppo che dirige i tamburi e le chiarine, ordina l’esecuzione dei brani musicali ed i cambiamenti delle formazioni, altro elemento che caratterizza lo schieramento del gruppo in grado di creare di volta in volta diverse coreografie secondo le esigenze di sfilate e corteggi cui il gruppo è invitato a partecipare in rappresentanza della città di Arezzo.

Partecipa a tutte le cerimonie che fanno parte dell’Anno giostresco; in occasione della Giostra del Saracino schierato in formazione completa in Piazza Grande sono le note suonate dai Musici che sottolineano l’ingresso di tutte le rappresentative, delle autorità della Giostra, del glorioso Gonfalone della città di Arezzo e della lancia d’oro, ambito trofeo della Giostra, fino al momento solenne in cui viene eseguito l’Inno della Giostra del Saracino “Terra d’Arezzo”.

Il Gruppo Musici è generalmente composto da 47 figuranti: un Portalabaro, 11 tamburini, 33 Chiarine e 2 Lucchi.

 

ART. 56 – ASSOCIAZIONE SIGNA ARRETII

L’Associazione Signa Arretii (“Insegne di Arezzo”) viene costituita, dopo un lungo percorso di crescita durato oltre 10 anni, nel 2007 e raccoglie al proprio interno le figure di Valletti, Vessilliferi e dei Fanti del Comune che rappresentano la città di Arezzo in cerimonie solenni anche al di fuori della Giostra del Saracino portando il motto “Ubi nos Arretium est” (Dove siamo noi è Arezzo).

L’Associazione fa storicamente riferimento allo Statuto del Comune di Arezzo del 1327 dove vengono menzionati i Fanti come compagine di controllo della città e delle sue vicinanze, anche con ruoli di supporto all’attività dei funzionari istituzionali della città.

Fra gli scopi dell’Associazione vi è quello di farsi promotrice di numerose iniziative volte a contribuire alla diffusione e conoscenza della storia e i valori della Città di Arezzo. Tra queste dal 2012, anno in cui venne festeggiato il ventennale del Comune, l’Associazione ha deciso di ricordare la Battaglia di Campaldino; ogni 11 giugno l’Associazione commemora la battaglia deponendo una corona di fiori presso il Cantone di Arezzo a Firenze, luogo dove vennero sepolti i prigionieri dello scontro periti nelle carceri fiorentine, partecipando con una rappresentanza alle celebrazioni dell’evento presso la Piana di Campaldino, luogo dove si svolse il conflitto, e concludendo la giornata nella cattedrale di Arezzo con un picchetto d’onore davanti alla Tomba del Vescovo degli Ubertini caduto nel combattimento.

I simboli dell’Associazione sono il cavallo inalberato, lo stemma del comune e lo stemma del popolo. L’ Associazione è inoltre custode delle insegne di parte Ghibellina e Guelfa.

Componenti dell’Associazione sono:

– i Fanti del Comune compagine neutrale composta da 12 elementi, armati di scudo e lancia, agli ordini del Sergente una delle autorità della Giostra;

– i Valletti, custodi del trofeo della Giostra, la lancia d’oro, che durante la manifestazione hanno il compito di portare in corteo e in Piazza Grande fino alla consegna al Quartiere vincitore.

I Vessilliferi recanti in Giostra i vessilli con gli antichi stemmi aretini.

 

ART. 57 – NATURA GIURIDICA

Le Associazioni sono libere ed autonome associazioni di cittadini, costituite democraticamente. In conformità alla loro natura giuridica di “associazioni non riconosciute” sono regolate, sotto il profilo dell’ordinamento interno e dell’amministrazione, dalle norme dettate dal Libro I, Titolo II, Capo III del Codice Civile e da norme sovraordinate come ad esempio il D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Perseguendo tuttavia finalità di preminente interesse pubblico, quali la partecipazione all’organizzazione ed allo svolgimento della Giostra del Saracino, uniformano il proprio ordinamento alle norme dettate dal presente Regolamento, in conformità del quale debbono dotarsi di autonomi Statuti.

 

ART. 58 – STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI

Gli Statuti delle Associazioni disciplinano l’autonomo ordinamento interno e gli aspetti della vita sociale non contemplati dal presente Statuto.

Ai fini del presente Regolamento, divengono efficaci e vincolanti in seguito a controllo di legittimità da parte della Magistratura, che ne verifica l’adesione ai principi ed alle norme dettate dai Regolamenti della Giostra, rinviandoli alle rispettive Associazioni, con atto motivato, per gli eventuali adeguamenti.

 

ART. 59 – SCOPI SOCIALI

Scopo fondamentale delle Associazioni è la partecipazione attiva alla storica rievocazione della Giostra del Saracino, attraverso la quale rivivono le antiche tradizioni civiche della città, l’agonismo e la competizione cavalleresca. Protagonisti essenziali della manifestazione, le Associazioni prendono parte a tutte le iniziative collaterali ad essa connesse prestando la propria opera per la valorizzazione della Giostra e la diffusione della sua conoscenza, sia nell’ambito aretino che all’esterno di questo.

Le Associazioni non possono rifiutarsi di partecipare alla Giostra del Saracino e alle manifestazioni collaterali.

Le Associazioni che si rendessero responsabili di tale atteggiamento, senza procedere ad alcuna “diffida”, saranno immediatamente commissariati dalla Magistratura della Giostra, ritenendo tale comportamento un gesto di grave insubordinazione e che lede il prestigio della Giostra e della città, meritevole quindi della massima sanzione.

In caso di minaccia di disertare la manifestazione e le cerimonie collaterali, formulata verbalmente o per scritto dal rappresentante, l’Associazione sarà immediatamente diffidata dalla Magistratura della Giostra e se il Presidente dell’Associazione non darà, entro 5 giorni, per scritto, al Sindaco della città le più ampie garanzie di partecipazione, l’Associazione sarà immediatamente Commissariata.

Con le modalità stabilite dal presente Regolamento partecipano agli organi cui è demandato il governo della manifestazione e la sua organizzazione tecnica.

Nell’ambito della propria sfera di autonoma attività associativa assumono tutte le iniziative che ritengono utili per favorire l’incremento dei soci e l’attiva partecipazione alle finalità sociali del sodalizio.

Su conforme parere dell’Ufficio comunale preposto possono prendere parte, in rappresentanza della Giostra del Saracino, a manifestazioni ed iniziative di adeguato prestigio, organizzate in ambito locale, nazionale o internazionale.

 

ART. 60 – RAPPORTI CON GLI ALTRI ORGANI DELLA GIOSTRA

Componente autonoma, ma essenziale e determinante della Giostra, le Associazioni riconoscono l’autorità del Comune di Arezzo e della Magistratura della Giostra, esercitate nell’ambito delle norme che regolano la vita della manifestazione.

In particolare riconoscono alla Magistratura i poteri di giudizio sulle controversie interne ed esterne ad essa demandate, di controllo sulla legittimità degli atti su motivata richiesta di uno o più soci, di vigilanza sulla regolarità dei procedimenti elettorali, di dichiarazione di decadenza degli organi direttivi e di nomina di un commissario straordinario.

In qualità di Organismi della Giostra, le Associazioni fanno parte, con un proprio rappresentante del Consiglio della Giostra. Il rappresentante non può astenersi dal partecipare alle riunioni del Consiglio della Giostra.

Nel caso in cui il Sindaco ravvisasse che l’assenza del Rappresentante non è dovuta a giustificati motivi, inviterà il Rappresentante stesso a presenziare alla successiva riunione.

Persistendo l’assenza, il Sindaco inviterà l’Associazione a nominare entro 15 giorni dalla richiesta un nuovo rappresentante;

 

ART. 61 – AMMINISTRAZIONE INTERNA

L’amministrazione interna, ed in particolare gli aspetti attinenti alla gestione del patrimonio sociale ed alla tenuta della contabilità, costituiscono materia demandata a specifiche disposizioni degli Statuti di Quartiere.

Le modalità di tenuta della contabilità interna e le relative forme di controllo devono essere conformi alle norme di legge.

 

ART. 62 – OSSERVAZIONI DI NORME

Per quanto riguarda le modalità di associazione, i soci, gli organi sociali, il funzionamento degli organi sociali, cariche sociali, procedimenti elettorali, dimissioni, surrogazioni, decadenza, durata del mandato, si rimanda ai rispettivi Statuti e Regolamenti.

 

ART. 63 – NORMA TRANSITORIA

I Quartieri e le Associazioni sono tenuti a recepire entro sei mesi le norme regolamentari che la presente deliberazione licenzia, al fine di pervenire ad un armonico adeguamento di tutte le prescrizioni statutarie e regolamentari degli organismi che operano per la buona riuscita della manifestazione

 

 

REGOLAMENTO TECNICO DELLA GIOSTRA DEL SARACINO

 

Indice degli articoli

Art. 1 Origine e poteri

Art. 2 Giuria

Art. 3 Maestro di Campo

Art. 4 Vigilanza e sanzioni

Art. 5 Aiutanti di Campo

Art. 6 Maestro di Campo Vicario

Art. 7 Capitano di Quartiere

Art. 8 Maestro d’Arme

Art. 9 Coordinatore di regia

Art. 10 I Figuranti

Art. 11 Altre figure in campo

Art. 12 Espulsioni

Art. 13 Lizza

Art. 14 Saracino

Art. 15 Custodia del Saracino

Art. 16 Famigli Saraceni

Art. 17 Funzionamento di Buratto

Art. 18 Targa

Art. 19 Giostratori e cavalli

Art. 20 Sostituzione del Giostratore

Art. 21 Sostituzione del cavallo

Art. 22 Bollatura dei cavalli

Art. 23 Ingresso in piazza dei Giostratori

Art. 24 Presentazione al Maestro di Campo

Art. 25 Lance

Art. 26 Assegnazione delle lance

Art. 27 Sostituzione delle lance

Art. 28 Consegna della lancia

Art. 29 Ordine delle carriere

Art. 30 Chiamata del Giostratore

Art. 31 Svolgimento della carriera

Art. 32 Controllo del Giostratore

Art. 33 Fuoriuscita dalla lizza

Art. 34 Interruzione della carriera

Art. 35 Ripetizione della carriera

Art. 36 Carriera lenta

Art. 37 Giostratore disarcionato

Art. 38 Giostratore percosso dal flagello

Art. 39 Percosse al Saracino

Art. 40 Mancata presentazione alla Giuria

Art. 41 Caduta da cavallo

Art. 42 Perdita dei paramenti

Art. 43 Perdita della lancia

Art. 44 Rottura della lancia

Art. 45 Mancata rotazione del Buratto

Art. 46 Spareggi

Art. 47 Quartiere vincitore

 

REGOLAMENTO TECNICO DELLA GIOSTRA DEL SARACINO

 

Art. 1 Origini del Regolamento

Il presente Regolamento, ispirato ai Capitoli per la Giostra di Buratto codificati nell’anno 1677, disciplina lo svolgimento della Giostra del Saracino in tutti i suoi aspetti, integrando le norme contenute nel Regolamento dell’Istituzione “Giostra del Saracino”.

Le disposizioni contenute negli articoli che seguono rispondono alla complessità del torneo, nel corso del quale lo scontro tra i giostratori ed il Saracino può dar luogo ad una molteplicità di situazioni e di risultati, ed al criterio di mantenere la gara – rude ed appassionato esercizio d’arme e di equitazione – all’insegna dei principi dell’agonismo e della competizione cavalleresca.

 

Art. 2 Giuria

I punteggi realizzati da ciascun Giostratore sono determinati da una Giuria composta di cinque Giudici, nominata secondo i criteri stabiliti dall’Art. 4 del Regolamento della Magistratura della Giostra del Saracino.

Le decisioni della Giuria sono definitive ed inappellabili.

Al termine della manifestazione le targhe del punteggio conseguito dai Giostratori, sigillate a cura della Giuria, sono prese in consegna dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione per essere rese note a partire dall’anno solare successivo e quindi permanentemente depositate nell’Archivio storico della Giostra.

La Giuria della Giostra, su richiesta del Consiglio di Amministrazione della Istituzione Giostra del Saracino, potrà essere presente allo svolgimento delle prove ufficiali.

Entro 5 giorni dallo svolgimento della Giostra del Saracino, la Giuria è tenuta a far pervenire alla Magistratura una dettagliata relazione sul proprio operato.

 

Art. 3 Maestro di Campo

La più alta autorità in campo è il Maestro di Campo, che comanda gli armati, dispone i figuranti dei Quartieri e sovrintende allo svolgimento di tutte le fasi della Giostra con pieni poteri.

E’ giudice unico di tutte le questioni tecniche inerenti lo svolgimento della Giostra; le sue decisioni sono pertanto inappellabili per quanto attiene a questioni di fatto relative al Regolamento Tecnico.

E’ coadiuvato in tutte le sue funzioni e rappresentato in tutta la sua autorità da due Aiutanti di Campo (art. 5 Reg. Tec.) di cui uno, quello munito di cavalcatura, assumerà la carica di Maestro di Campo Vicario e lo sostituirà in caso di assenza o impedimento.

Il Maestro di Campo comunicherà personalmente alla Magistratura le sanzioni comminate sul campo (richiamo o espulsione) per le quali farà seguire dettagliata relazione redatta di persona o dai suoi Vice, entro cinque giorni dalla data dello svolgimento della Giostra. Il Maestro di Campo dovrà comunque relazionare sempre alla Magistratura nei termini e con le modalità sopra dette.

Il Maestro di Campo ed i suoi Vice devono astenersi dal comunicare a terzi il contenuto della relazione che è segreto e riservato e dovranno altresì evitare di fare dichiarazioni a mezzo stampa o radio-televisione.

Il Maestro di Campo, nell’assolvimento dell’importante compito a cui è stato demandato, deve essere espressione di rettitudine ed imparzialità giacché ha il compito di applicare con logica ed intelligenza le norme del presente Regolamento e di assicurare il regolare svolgimento della rievocazione storica (art.4 Regolamento Tecnico)

 

Art. 4 Vigilanza e sanzioni

Sul corretto svolgimento della manifestazione vigila, durante tutte le sue fasi, il Maestro di Campo, avvalendosi di 4 coadiutori, dandone per tempo comunicazione ai Capitani.

I quattro coadiutori vengono scelti dal Maestro di Campo da un elenco di persone indicate anno per anno dalla Magistratura della Giostra; agli stessi il Maestro di Campo dovrà impartire compiti e competenze.

Durante il corteggio ed in Piazza, i quattro coadiutori controlleranno il Quartiere di loro competenza. Entro tre giorni dallo svolgimento della Giostra dovranno compilare il relativo rapporto da consegnare al Maestro di Campo.

 

Art. 5 Aiutanti di Campo

Gli aiutanti di campo, in numero di due, sono diretti collaboratori del Maestro di Campo; quello munito di cavalcatura assumerà il ruolo di Maestro di Campo Vicario e lo sostituirà in caso di assenza o impedimento. Per garantire un efficiente controllo su tutta la Piazza e sui protagonisti in costume, e per garantire altresì il rispetto dei regolamenti con facilità di movimento, i Vice Maestro si muoveranno in Giostra alternativamente nello stesso anno, uno con cavalcatura e l’altro senza.

 

Art. 6 Il Maestro di Campo Vicario

Il Vice Maestro di Campo, figura ufficiale della Giostra a cui sono riconosciuti ampi poteri di collaborazione con il Maestro di Campo, è autorizzato a segnalare allo stesso tutti gli atti di violenza e insubordinazione commessi dai figuranti nei confronti degli avversari o delle autorità in campo. Se la segnalazione porterà al richiamo od alla espulsione del figurante, il rapporto a fine giostra dovrà essere redatto dal Vice Maestro che ha constatato l’infrazione ed il medesimo se ne assumerà la responsabilità in merito alla veridicità o meno di quanto dichiarato; il Maestro di Campo controfirmerà il verbale per presa visione.

Se il medesimo fatto, da relazionare, viene rilevato anche dal Maestro di Campo, lo stesso non potrà delegare il collaboratore ma redigerà di persona il rapporto, essendo prevalente il suo intervento in qualità di massima autorità in campo.

Il Vice Maestro di Campo sprovvisto di cavalcatura, non avrà nel corteggio un posto fisso in quanto, avendo notevole facilità di movimento, potrà posizionarsi alternativamente da un capo all’altro del corteggio stesso, controllando tutte le rappresentative e prendendo atto di tutte le infrazioni comportamentali e regolamentari riscontrate, nonché degli eventuali atti di violenza commessi.

Il Vice Maestro non potrà prendere in campo provvedimenti immediati; segnalerà al Maestro di Campo di aver rilevato l’irregolarità e di tutto farà menzione nella dettagliata relazione che redigerà a fine Giostra per la Magistratura.

 

Art. 7 Capitano di Quartiere

Ogni Quartiere è rappresentato in campo da un Capitano, che ha il comando della propria rappresentanza in costume, ne cura la disciplina ed il comportamento.

E’ coadiuvato in questo compito dal Maestro d’arme, il quale controlla che le rappresentanze mantengano il posto loro assegnato. Dà esecuzione agli ordini del Maestro di Campo, al quale risponde del proprio operato. In caso di inadempienza o scorrettezza, il Maestro di Campo, può sospenderlo dalla carica con effetto immediato.

Solo il Capitano ha facoltà di rivolgersi al Maestro di Campo per esprimere, in forma corretta e nel rispetto dei ruoli assegnati, riserve, chiarimenti o osservazioni in merito alle decisioni prese dallo stesso.

E’ dovere del Capitano, coadiuvato dal Maestro d’Arme, di collaborare con il Maestro di Campo ed il suo Vicario, provvedendo di persona, se necessario, a reprimere con decisione le eventuali intemperanze dei propri figuranti.

Il Capitano dovrà comunicare inoltre al Maestro di Campo prima dell’inizio della Giostra il lucco di collegamento del Quartiere.

 

Art. 8 Maestro d’Arme

Collaboratore del Capitano del Quartiere, ha il compito di controllare che i propri figuranti mantengano in Piazza il posto loro assegnato; per l’importante ruolo che ricopre il Maestro d’Arme ha il dovere di conoscere preventivamente il nome di tutti i figuranti del proprio Quartiere e di collaborare con il Capitano e con il Maestro di Campo per identificare tempestivamente quel figurante che si fosse reso colpevole di comportamenti illeciti.

Nell’espletamento del proprio compito si avvarrà della collaborazione dei lucchi, uno dei quali ha la funzione di lucco di collegamento tra il Capitano ed i propri figuranti con la possibilità di lasciare lo schieramento del proprio Quartiere per recarsi anche sotto le Logge del Vasari e dell’aiuto regista del Quartiere anche per impedire l’invasione della lizza in modo da evitare scontri con altre rappresentative.

In caso di inadempienza o scorrettezza, il Maestro di Campo, può sospenderlo dalla carica con effetto immediato.

 

Art. 9 Il Coordinatore di regia

Il Coordinatore di regia, nominato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è responsabile della esecuzione fedele dei palinsesti riguardanti la Giostra del Saracino e tutte le altre Cerimonie ufficiali collaterali; coordina gli Aiuto registi dei Quartieri, vigila sul comportamento dei Quartieri e di tutte le altre rappresentative che di volta in volta prendono parte alla Giostra e alle cerimonie collaterali per quanto concerne l’attuazione dei rispettivi palinsesti.

Per l’espletamento delle sue funzioni nomina tre coadiutori di cui uno ricopre la carica di Aiuto Coordinatore.

Entro sette giorni dallo svolgimento di ogni Cerimonia, il Coordinatore di regia dovrà presentare alla Magistratura della Giostra, una relazione che evidenzi eventuali comportamenti irregolari o difformi dalle indicazioni contenute nei palinsesti.

Eventuali proposte o modifiche ai palinsesti già esistenti dovranno essere presentate al Consiglio di Amministrazione della Istituzione Giostra del Saracino almeno trenta giorni prima dello svolgimento delle singole cerimonie.

Il Coordinatore di Regia insieme ai suoi collaboratori attua tutti gli accorgimenti utili alla conoscenza, alla condivisione e al rispetto dei palinsesti con tutte le rappresentative che prendono parte alla Giostra del Saracino e alle altre Cerimonie.

 

Art. 10 I Figuranti

Al figurante e ad ogni singolo partecipante in costume alla Giostra del Saracino e alle manifestazioni collaterali stabilite dalla Istituzione è richiesto, per il ruolo che riveste ed in quanto rappresentante della città di Arezzo, un comportamento e un atteggiamento serio ed adeguato.

Qualora ciò non si verificasse, lo stesso sarà soggetto a sanzione da parte della Magistratura della Giostra così come previsto all’art. 6 del Regolamento della Magistratura.

E’ fatto divieto ai figuranti di abbandonare il posto assegnato alla rappresentanza del rispettivo Quartiere o del Gruppo di appartenenza, senza valido motivo o per mettere in atto proteste e contestazioni nei riguardi delle autorità in campo.

Ai figuranti è concesso ovviamente nello spirito cavalleresco della manifestazione, di mettere in atto, anche sulla lizza, manifestazione di esultanza gioiosa, la cui durata però non può impedire oltre misura il regolare svolgimento e la prosecuzione della Giostra.

 

Art. 11 Altre figure in campo

Sono alle dirette dipendenze del Maestro di Campo:

  1. a) il Cancelliere, che sovrintende al sorteggio delle lance e verbalizza il verdetto della Giuria;
  2. b) l’Araldo, che chiama al campo le rappresentanze, legge la disfida di Buratto, annuncia la successione delle carriere e comunica al popolo i punti conseguiti da ciascun Giostratore. Annuncia ogni altra disposizione diramata dal Maestro di Campo, dalla Magistratura o dalla Giuria;
  3. c) i Famigli Saraceni, che provvedono al caricamento dell’automa e alla consegna della targa alla Giuria;
  4. d) i Fanti del Comune ed il loro Comandante, che devono eseguirne le disposizioni e mantenere l’ordine in campo. Ai Fanti, espressione dell’autorità del Maestro di Campo, è dovuto il massimo rispetto da parte di tutte le rappresentanze. La scelta dei Fanti e del loro Comandante è effettuata in modo tale da garantire, nell’assolvimento dei loro compiti, una scrupolosa imparzialità ed una efficace esecuzione degli ordini ricevuti;
  5. e) i Musici della Giostra;
  6. f) gli Sbandieratori della Giostra.
  7. g) i Valletti del Comune ed il loro capo recante il trofeo, scelto dal Sindaco.

 

Art. 12 Espulsioni

Il Maestro di Campo ritenendo che il comportamento particolarmente scorretto e gravemente minaccioso, offensivo e violento del figurante sia meritevole di espulsione, comunicherà di persona e verbalmente al Capitano del Quartiere il provvedimento di allontanamento dalla Piazza del figurante ordinando al Capitano stesso di farsi parte diligente affinché il colpevole raggiunga sollecitamente la zona sotto le logge.

Se il Capitano si dimostrerà solidale con il figurante espulso, non ottemperando a quanto a lui ordinato, il Maestro di Campo procederà immediatamente alla sua espulsione chiedendo ai Vigili Urbani di accompagnare fuori i colpevoli.

In caso di esplicita richiesta del Maestro di Campo o del suo Vice di identificare il figurante da espellere il Maestro d’Arme deve adoperarsi sollecitamente a quanto richiesto coadiuvando altresì il proprio Capitano nell’allontanamento.

Se il Maestro d’Armi si dimostrerà reticente od evasivo cercando di fuorviare o ritardare l’identificazione, dimostrando scarsa responsabilità nel ruolo assegnatogli, subirà di conseguenza anche lui il provvedimento di espulsione da eseguirsi con le stesse modalità riservate al Capitano.

Nel caso di espulsione del Capitano o del Rettore, il Maestro di Campo comunicherà personalmente agli interessati il provvedimento invitandoli a raggiungere la zona sotto le logge.

Nell’ipotesi in cui l’espulsione riguardi il Capitano del Quartiere, il Rettore provvederà a comunicare al Maestro di Campo e alla Magistratura il figurante che assumerà la carica del Capitano.

Se gli interessati non ottempereranno sollecitamente a quanto ordinato, opponendo un comportamento ostruzionistico o di resistenza, il Maestro di Campo potrà avvalersi dei VV. Urb. per accompagnare fuori l’espulso.

Gli espulsi, a qualsiasi titolo, non potranno tornare in piazza e dovranno rimanere, fino alla conclusione della manifestazione, sotto le logge.

Sarà motivo di aggravante, in sede di giudizio, se gli espulsi, non ottemperando al provvedimento, torneranno momentaneamente o definitivamente in piazza.

 

Art. 13 Lizza

La piazza è attraversata diagonalmente da una lizza in terra battuta, delimitata da nastri agli effetti della validità delle carriere.

I nastri laterali sono distanti tra loro metri 4; il supporto di Buratto è fissato a metri 46 dalla linea di partenza, situata all’altezza del “pozzo” di Piazza Grande.

La linea di partenza della carriera è realizzata in gesso bianco e parte dal pozzo di Piazza Grande fino all’inizio della transennatura dei posti in piedi del pubblico. Sul lastricato di Piazza Grande la linea sarà effettuata con le stesse modalità della demarcazione di quella di posizionamento dei figuranti.

 

Art. 14 Saracino

Il simulacro del Re delle Indie, automa che corrisponde nella figura esteriore e nelle caratteristiche tecniche ad una secolare tradizione storica, è munito di scudo ed armato di mazzafrusto composto di tre palle di cuoio del peso di grammi 250 ciascuna, cosparse di materiale che all’urto lascia una impronta. Le palle sono sostenute da corde lunghe rispettivamente centimetri 101, 103 e 105, misurate dal pugno del Saracino. Tale misura deve intendersi dal pugno del Buratto perpendicolarmente alla estremità inferiore delle palle stesse. La base inferiore dello scudo dista dal piano della pista centimetri 153, con tolleranza (in più o in meno) di centimetri 5.

Il Saracino è installato in posizione perfettamente verticale; l’asse dello scudo è perpendicolare rispetto alla linea longitudinale della lizza. Il meccanismo interno del Saracino è regolato in modo tale che il colpo di lancia imprima all’automa una rapida e violenta rotazione.

 

Art. 15 Custodia del Saracino

Dall’installazione in piazza fino al termine della Giostra, il Saracino è tenuto in custodia dalla Magistratura, la quale garantisce la sua conservazione ed integrità. Eventuali interventi tecnici dovranno essere eseguiti alla presenza di almeno tre Magistrati e dei Capitani di Quartiere che ne facciano richiesta.

In caso di guasto tecnico non riparabile, Buratto viene sostituito con l’automa di riserva, tenuto in consegna dalla Magistratura e sottoposto anch’esso alle prove preliminari da parte di tutti i Giostratori.

 

Art. 16 Famigli Saraceni

Durante lo svolgimento della Giostra il Saracino è servito da due Famigli Saraceni, nominati dalla Magistratura della Giostra. Essi caricano il meccanismo, fissano la targa del punteggio sullo scudo che Buratto sostiene, e dopo ciascuna carriera la consegnano velocemente alla Giuria, astenendosi da qualsiasi gesto che possa anticipare il punteggio conseguito.

 

Art. 17 Funzionamento di Buratto

Durante lo svolgimento della Giostra soltanto il Maestro di Campo o il suo Vice, ed i Famigli possono avvicinare o far funzionare il Saracino. Chiunque altro tocchi l’automa può essere punito dal Maestro di Campo con l’immediata espulsione dalla Giostra.

Nella zona retrostante il Buratto è ammessa la presenza di un rappresentante per ciascun Quartiere denominato lucco al Buratto. Il giorno della Giostra potrà assistere al montaggio dell’automa utilizzato ed in quella fase è il rappresentante ufficiale del Quartiere. Il lucco al Buratto dovrà essere comunicato alla Istituzione Giostra e alla Magistratura tramite l’elenco dei figuranti.

 

Art. 18 Targa

L’automa tiene sullo scudo una targa divisa in 10 settori, corrispondenti ad un punteggio variabile da 1 a 5. La forma, le dimensioni e la suddivisione interna della targa sono indicate nella seguente figura 1.

 

Figura 1 (scala 1:5)

 

L’assegnazione del punteggio viene eseguita in base alle regole di cui all’allegato A) che è parte integrante del presente regolamento.

 

Art. 19 Giostratori e cavalli

Qualora l’impronta impressa dal colpo della lancia sia divisa esattamente nel centro da una delle linee che delimitano i settori della targa a differente punteggio, viene assegnato il punteggio inferiore.

 

Art. 20 Sostituzione del Giostratore

Ogni quartiere partecipa alla Giostra con due Giostratori precedentemente accreditati con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, e due cavalli, che effettuano una carriera ciascuno, salvo il caso di spareggio, regolato dal successivo art. 46.

Il Maestro di Campo, su richiesta del Capitano di Quartiere e su conforme giudizio del medico designato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione, autorizza la sostituzione dei Giostratori che accusino infortunio o malore con le rispettive riserve, registrate al campo generale da cui ha inizio il corteo storico.

Tale decisione deve essere comunicata al Cancelliere che la annota sul registro della Giostra.

La sostituzione si può effettuare anche durante la fase degli spareggi.

Nel caso di sostituzione del giostratore, al Quartiere dovrà essere dato il tempo necessario per poter effettuare tutte le operazioni necessarie per la vestizione e preparazione del giostratore di riserva e del cavallo. I giostratori di riserva devono indossare preventivamente calzamaglia e stivali.

 

Art. 21 Sostituzione del cavallo

Il Maestro di Campo, su conforme giudizio della commissione veterinaria designata a norma del Protocollo Tutela e Benessere del Cavallo, dispone la sostituzione dei cavalli che non risultino in grado di effettuare la carriera senza pregiudizio per la loro incolumità fisica.

La richiesta di sostituzione può essere avanzata dal rispettivo Capitano di Quartiere o dal medico veterinario.

Le sostituzioni si possono effettuare anche nella fase degli spareggi.

 

Art. 22 Bollatura dei cavalli

I cavalli destinati a correre la carriera vengono sottoposti a controllo veterinario e bollatura secondo il palinsesto ufficiale delle due edizioni della Giostra del Saracino, alla presenza del Maestro di Campo e del Cancelliere.

 

Art. 23 Ingresso in piazza dei Giostratori

I Giostratori devono effettuare a cavallo l’intero percorso del corteo storico.

L’ingresso in Piazza deve avvenire con i cavalli destinati a correre la carriera, regolarmente bollati, e con le selle integrali in dotazioni alla Giostra. L’uso degli speroni è facoltativo. Non è consentito l’uso dei paraocchi ovvero l’utilizzo di qualsiasi ausilio teso a interferire con gli organi di senso.

 

Art. 24 Presentazione al Maestro di Campo

I Giostratori, prima dell’inizio della carriera, accompagnati dai rispettivi Capitani di Quartiere, sono tenuti e presentarsi al Maestro di Campo, palesando il loro nome, che viene annotato dal Cancelliere. Il giostratore quando si reca al pozzo per l’effettuazione della carriera può essere accompagnato da un solo figurante.

 

Art. 25 Lance

Le lance usate dai Giostratori sono in legno di douglas, della lunghezza di metri 3,55 (trevirgolacinquantacinque) e del peso di chilogrammi 4,2 (quattrovirgoladue), con una tolleranza (in più o in meno) di grammi 200 (duecento), esattamente bilanciate all’inizio dell’elsa e munite di puntale di gomma perfettamente centrato sulla ghiera metallica che riveste la punta.

Le altre misure sono indicate nella figura 2 sotto riportata.

 

Figura 2

 

La scelta dei tavoloni grezzi di legno, tipo douglas, sarà effettuata da un esperto di legnami individuato dal CDA dell’Istituzione Giostra del Saracino, di concerto con i Capitani dei Quartieri.

 

Art. 26 Assegnazione delle lance

Le lance vengono ammesse in campo in numero di 8 ufficiali più quelle di riserva, previo controllo collegiale di idoneità e di integrità da parte dei Capitani di Quartiere e del primo Magistrato, eventualmente assistiti da esperti di fiducia. Il controllo è effettuato adottando le tecniche e le procedure che i capitani ed il primo magistrato riterranno, di volta in volta, idonea allo scopo. A controllo avvenuto le lance vengono custodite in apposito locale, sotto la responsabilità della Magistratura.

A cura della Giuria, le lance sono collocate in apposita rastrelliera presso la tribuna dei Giudici e numerate dal numero 1 al numero 8 quelle ufficiali e identificate con lettere A, B, C, D, le lance di riserva.

L’attribuzione delle lance estratte a ciascun Giostratore viene eseguita rispettando l’ordine ufficiale delle carriere di cui al successivo art. 29. Ne consegue che il Quartiere che giostra per primo corre con la prima e la quinta lancia estratte.

Con le stesse modalità sono assegnate le lance in caso di spareggio.

 

Art. 27 Sostituzione delle lance

Nella eventualità che una o più lance estratte si rendano indisponibili per cause di forza maggiore, su conforme parere del Maestro di Campo si procede alla assegnazione di una nuova lancia prelevandola dal lotto delle lance di riserva ammesse in campo, mediante il procedimento di estrazione da parte del Capitano del Quartiere interessato alla sostituzione.

Nel caso in cui un giostratore, a giudizio del Maestro di Campo (prima dell’inizio della carriera) batta la lancia in qualsivoglia ostacolo, non si procede alla sostituzione della lancia e in caso di sua rottura non verrà assegnato il raddoppio dei punti realizzati in deroga all’art. 44 del vigente regolamento. Qualora l’urto della lancia renda la stessa non conforme al disposto di cui all’art. 25 del regolamento tecnico della Giostra del Saracino, la stessa verrà sostituita e in caso di sua rottura non verrà assegnato il raddoppio dei punti realizzati in deroga all’art. 44 del vigente regolamento. Di tale eventualità il Maestro di Campo deve darne immediata comunicazione prima della carriera ai quattro Capitani e successivamente alla Giuria. Solo nel caso in cui il Maestro di Campo accerti un evidente disturbo da parte di soggetti esterni, si procede alla sostituzione della lancia applicando anche quanto previsto dall’art. 44 del regolamento tecnico in caso di rottura della lancia medesima. Le lance sostituite vengono riconsegnate alla Giuria ed eventualmente risorteggiate, in caso di esaurimento della scorta di lance selezionate, secondo le modalità previste nel precedente articolo 26.

 

Art. 28 Consegna della lancia

Prima della consegna della lancia, un Giudice deve provvedere alla segnatura con inchiostro della punta della medesima per la marcatura del punteggio sulla targa di Buratto.

La consegna della lancia al giostratore da parte della Giuria deve avvenire per il tramite dell’aiutante del Maestro di Campo o di quest’ultimo. Il Maestro di Campo, nel caso in cui rilevi il manifestarsi di impedimenti esterni che riguardino o impediscano la regolare partenza del Giostratore, può, di propria iniziativa o su richiesta del Capitano di Quartiere, portandosi all’interno della lizza, sospendere la carriera. Può quindi autorizzare l’Aiutante a farsi temporaneamente riconsegnare la lancia dal giostratore, purché questi non abbia superato la linea di partenza impartendo al Giostratore le disposizioni del caso.

 

Art. 29 Ordine delle carriere

L’ordine delle carriere viene stabilito mediante estrazione a sorte, effettuata nel corso di una solenne cerimonia da tenersi, di norma, per l’edizione di Giugno il venerdì della settimana antecedente la Giostra e per l’edizione di Settembre la domenica antecedente la Giostra.

 

Art. 30 Chiamata del Giostratore

Il Maestro di Campo invita l’Araldo a chiamare secondo l’ordine ufficiale di estrazione, ciascun Giostratore a correre la carriera. Al Giostratore che non si presenta dopo la seconda chiamata dell’Araldo viene interdetta l’effettuazione della carriera.

Prima della chiamata a correre la rispettiva carriera, i Giostratori possono procedere al riscaldamento dei propri soggetti cavalcandoli nella parte della lizza lungo Via Vasari in uno spazio delimitato da un segno di riconoscimento stabilito dai Capitani e dal Maestro di Campo. Per garantire lo spazio ad ogni Quartiere i Giostratori possono procedere contemporaneamente al riscaldamento del proprio cavallo secondo il seguente ordine:

1° e 2° Quartiere in ordine di estrazione

2° e 3° Quartiere in ordine di estrazione

3° e 4° Quartiere in ordine di estrazione

4° e 1° Quartiere in ordine di estrazione

Questo ordine viene applicato per tutta la durata della Giostra. Nelle prime quattro carriere e nella prima eventuale sessione di spareggi, i Quartieri hanno la facoltà di procedere al riscaldamento dei cavalli anche con tutti e due i Giostratori.

 

Art. 31 Svolgimento della carriera

Le carriere hanno inizio dalla linea di demarcazione della lizza, tracciata all’altezza del pozzo di Piazza Grande, si corrono al galoppo veloce e si concludono con la presentazione alla Giuria e la riconsegna della lancia per il tramite del Cancelliere della Giostra.

Il Giostratore che ha ricevuto in consegna la lancia non può varcare la linea di demarcazione che delimita l’inizio del percorso valido per la carriera prima che il Maestro di Campo lo abbia autorizzato, impartendo l’ordine con lo scettro di comando fino alla partenza del Giostratore. La carriera iniziata prima dell’ordine del Maestro di Campo è annullata, e non può essere ripetuta, a meno che la partenza sia stata originata, a giudizio del Maestro di Campo, da evidenti cause esterne.

La carriera si intende iniziata quando il cavallo abbia superato la linea di demarcazione con tutte le zampe. Essa deve svolgersi entro i limiti di demarcazione della lizza.

A carriera effettuata, il Maestro di Campo decide se essa è valida e porta sollecitamente a conoscenza della Giuria le proprie determinazioni.

 

Art. 32 Controllo del Giostratore

Il Giostratore, conclusa la carriera, senza scendere da cavallo e con la lancia in pugno, deve portarsi con la massima sollecitudine, senza essere toccato né lui né il cavallo, in modo volontario, da figuranti del proprio Quartiere, al palco della Giuria, in modo che i Giudici possano accertare l’eventuale presenza di segni lasciati dal mazzafrusto sulla sua persona e stabilire, nel caso in cui ciò venga riscontrato, le conseguenti penalità.

Il Maestro di Campo, anche tramite i suoi aiutanti, segnala alla Giuria se il cavallo, o il cavaliere, sono stati toccati da figuranti del proprio quartiere, al fine di alterare la valutazione della Giuria sulla eventuale presenza di segni lasciati dal mazzafrusto, di cui al comma precedente. In tal caso la Giuria applica un punto di penalizzazione dal punto conseguito.

Se il Giostratore tarda a presentarsi ai Giudici per motivi indipendenti dalla sua volontà, il Maestro di Campo o il suo Aiutante possono facilitare, anche toccando il cavallo e/o i suoi paramenti, il ritorno di fronte alla tribuna della Giuria.

Il Maestro di Campo ed il suo Aiutante debbono assicurare che la zona circostante la tribuna della Giuria sia mantenuta libera da persone e cose. In caso di turbativa nei confronti del Giostratore o di ostacolo all’espressione del sereno giudizio della Giuria, la Magistratura, su segnalazione del maestro di Campo, applica nei confronti dei trasgressori le sanzioni contemplate all’art. 7 del Regolamento della Magistratura della Giostra del Saracino.

Art. 33 Fuoriuscita dalla lizza

Se durante la carriera il cavallo esce con le quattro zampe dai limiti laterali di demarcazione, il Maestro di Campo annulla la carriera, che non può essere ripetuta.

 

Art. 34 Interruzione della carriera

Se il cavallo interrompe la corsa senza essere impedito da rilevanti cause esterne, la carriera non è valida e non può essere ripetuta.

 

Art. 35 Ripetizione della carriera

Se la fuoriuscita dalla lizza o l’interruzione della carriera o il suo irregolare svolgimento sono originate da rilevanti cause esterne, su richiesta del Capitano del Quartiere, avanzata prima della convalida prevista dal precedente art. 31, il Maestro di Campo valuta se l’impedimento abbia influito negativamente sul risultato della carriera. In tal caso fa ripetere la carriera.

 

Art. 36 Carriera lenta

Al Giostratore che nell’effettuazione della carriera farà registrare un tempo superiore a quattro secondi e ottantacinque centesimi (4,85) verrà attribuita la penalizzazione di “carriera lenta” con conseguente decurtazione di due dei punti conseguiti.

La rilevazione del tempo ufficiale sarà effettuata attraverso adeguati strumenti cronometrici il cui utilizzo sarà riservato a personale tecnico specializzato secondo quanto dettagliato nell’allegato B) che fa parte integrante del presente Regolamento.

La rilevazione cronometrica della carriera avverrà inoltre anche mediante appositi cronometri manuali utilizzati dallo stesso personale specializzato di cui al comma precedente. Tale rilevazione sarà utilizzata solo nel caso di mancato funzionamento della rilevazione elettronica.

La rilevazione del tempo di percorrenza di ogni carriera dovrà essere effettuata al centesimo di secondo.

 

Art. 37 Giostratore disarcionato

Il Giostratore che viene disarcionato in conseguenza dell’impatto con Buratto o della percossa del flagello perde tutti i punti segnati.

 

Art. 38 Giostratore percosso dal flagello

Il Giostratore che viene percosso dal flagello del Saracino senza essere disarcionato perde due dei punti segnati. La penalità è applicata al Giostratore dalla Giuria, dopo l’accertamento dei segni lasciati dal mazzafrusto, condotto con le modalità previste dal precedente art. 32.

Se il Giostratore, pur restandone colpito, priva Buratto del flagello, il punteggio conseguito è aumentato di:

  1. a) un punto se strappa una sola palla;
  2. b) due punti se strappa due palle;
  3. c) quattro punti se strappa tutte tre le palle;

Se il Giostratore, pur privando Buratto del flagello, perde o lascia cadere la lancia, il punteggio conseguito:

  1. a) è annullato se strappa una o due palle;
  2. b) resta invariato se strappa tutte tre le palle.

Nel caso in cui ci sia variazione di punteggio dovuto a penalizzazioni o premi, avrà priorità l’ordine temporale dell’evento. Nel caso in cui ci sia variazione di punteggio in cui la sommatoria sia negativa, il punteggio è comunque pari a zero.

 

Art. 39 Percosse al Saracino

Il Giostratore che invece della targa percuote direttamente, con la punta della lancia, il simulacro del Saracino, è escluso dalla prosecuzione della Giostra e viene sostituito dal Giostratore di riserva. L’accertamento è effettuato dal Maestro di Campo.

 

Art. 40 Mancata presentazione alla Giuria

Il Giostratore che, al termine della carriera, cede anche temporaneamente la lancia ad altri, o scende da cavallo prima di essersi presentato alla Giuria per il controllo dei segni eventualmente lasciati dal mazzafrusto, perde due dei punti segnati.

Se il Giostratore rifiuta palesemente, per qualsiasi motivo, di presentarsi alla Giuria, perde l’intero punteggio conseguito. La stessa penalizzazione è applicata al Giostratore che si presenta alla Giuria privo di lancia.

 

Art. 41 Caduta del cavallo

Se il cavallo cade dopo l’impatto con Buratto, il punteggio conseguito è valido se il Giostratore resta saldo in sella conservando la lancia, ed il cavallo si rialza immediatamente, ultimando la carriera.

Il punteggio conseguito è invece annullato se:

  1. a) il Giostratore resta saldo in sella, ma il cavallo, per qualsiasi ragione, non si rialza immediatamente;
  2. b) il Giostratore, indipendentemente dal comportamento del cavallo, viene disarcionato.

 

Art. 42 Perdita dei paramenti

Se il Giostratore, nel corso della carriera, perde la briglia, o la guida, o lo staffile o la staffa, il punteggio è diminuito di un punto.

 

Art. 43 Perdita della lancia

Se il Giostratore, nello scontro con Buratto, perde la lancia, il punteggio conseguito è annullato, salvo i casi previsti al terzo comma del precedente art. 38.

Si considera “perduta” la lancia caduta a terra e definitivamente sfuggita di mano al cavaliere.

Se la lancia, pur toccando terra, resta in possesso del Giostratore, il punteggio segnato è valido.

 

Art. 44 Rottura della lancia

Se il Giostratore, nell’impatto con lo scudo di Buratto, spezza la lancia nella parte compresa tra la fine dell’elsa e la punta, senza tuttavia restare completamente disarmato, il punteggio segnato viene raddoppiato.

 

Art. 45 Mancata rotazione di Buratto

Il Giostratore che, colpendo il bersaglio, non fa ruotare il Saracino, perde tutto il punteggio conseguito. Se il mancato funzionamento dell’automa dipende da un difetto meccanico, la carriera viene ripetuta. L’accertamento è effettuato dal Maestro di Campo o del Vice Maestro di Campo.

 

Art. 46 Spareggi

Se al termine delle carriere previste dal precedente art. 19 due o più Quartieri hanno totalizzato un uguale punteggio, il Maestro di Campo autorizza un Giostratore per ogni Quartiere avente diritto allo spareggio ad effettuare una nuova carriera.

In caso di ulteriore parità di risultato si procede a nuovi spareggi.

Nelle carriere di spareggio i Giostratori del Quartiere si devono alternare con i rispettivi cavalli.

La designazione del Giostratore con il rispettivo cavallo che debbono partecipare alla prima carriera di spareggio, viene effettuata dal Capitano di Quartiere.

 

Art. 47 Quartiere vincitore

Vince la Giostra del Saracino il Quartiere che ha totalizzato il maggior punteggio complessivo.

Al Quartiere vincitore viene assegnata in premio la lancia d’oro, trofeo della Giostra, che verrà consegnata dal Sindaco della città di Arezzo al Rettore al momento della proclamazione del Quartiere vincente da parte dell’Araldo.

Approvato nella seduta del CDA del 25 Agosto 2011

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA TUTELA E IL BENESSERE DEL CAVALLO NELLA MANIFESTAZIONE

“GIOSTRA DEL SARACINO” E SUE CERIMONIE COLLATERALI

 

TRA

 

1) L’Istituzione Giostra del Saracino – Ente Strumentale del Comune di Arezzo, con sede in via della Bicchieraia, 26 ad Arezzo, nella persona del Presidente Angiolo Agnolucci, domiciliato per la carica presso la suddetta sede dell’Istituzione medesima

E

 

2) L’Azienda Sanitaria Locale (USL 8) di Arezzo, con sede in Via Curtatone, 54 ad Arezzo, nella persona del Direttore Generale Enrico Desideri, domiciliato per la carica presso la suddetta sede della Azienda USL 8 Arezzo

 

PREMESSO

 

– che la Giostra del Saracino è un antico torneo cavalleresco che si svolge come esercizio di equitazione e prova di abilità da parte dei cavalieri dei Quartieri della Giostra del Saracino. Si tratta di una tipica attività equestre che prevede l’interazione tra cavaliere e cavallo. Pertanto come stabilito dalla “Carta etica per la tutela del cavallo”, adottata dal Ministero della Salute, alla quale anche questo protocollo si richiama, è stabilito che “Tutti coloro che praticano tale attività sono chiamati secondo un principio di responsabilità a compiere scelte etiche profonde che incidono sulla vita e sul destino di una altro essere vivente”, il cavallo. Pertanto le attività come la Giostra del Saracino che coinvolgono il cavallo, “devono essere finalizzate alla promozione di una cultura equestre quale strumento educativo e formativo ed alla eliminazione di ogni forma di doping e maltrattamento del cavallo, di slealtà sportiva, promuovendo stili di vita sani e responsabili”;

– che l’Istituzione Giostra del Saracino ha avviato un percorso condiviso assieme all’Azienda USL 8 Arezzo, la quale è intervenuta per il tramite del proprio Dipartimento della Prevenzione – Unità Operativa Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Settore Sanità Pubblica Veterinaria, al fine di adeguare alla normativa vigente “il protocollo tutela e benessere del cavallo per la Giostra del Saracino”;

– che il protocollo di seguito descritto è stato altresì condiviso tra l’Istituzione Giostra del Saracino per il tramite del proprio Consiglio di Amministrazione ed i Quartieri della Giostra del Saracino i quali sono intervenuti mediante i propri rispettivi Rettori, assistiti nell’occasione da parte dei propri veterinari di Quartiere, i quali si sono tutti adoperati collaborando fattivamente ed in maniera propositiva e condivisa per affinché si potesse giungere alla sottoscrizione del presente documento;

– che la tutela ed il rispetto del cavallo costituiscono i principi etici alla base di tutte le attività proprie della Giostra del Saracino, garantendo quel connubio indissolubile tra cavaliere e cavallo, tale che sussista e venga sempre rispettato in ambito giostresco per tutte le attività che prevedono l’impiego di equidi;

– che in data 21 luglio 2011 è stata emanata l’Ordinanza contingibile ed urgente che sostituisce l’Ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, meglio nota come Ordinanza Martini;

– che l’Ordinanza suddetta introduce diverse misure per la prevenzione ed inoltre vieta la partecipazione alle manifestazioni dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamenti o uccisioni di animali, scommesse clandestine, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e infine, prevede controlli antidoping, stabilendo altresì in rapporto di connessione con l’Ordinanza  medesima le linee guida volte alla prevenzione e al controllo dell’utilizzo improprio del farmaco veterinario e del doping negli equidi che sono in via di definizione;

– che l’Ordinanza promuove la tutela e la salute degli equidi attraverso l’adozione di misure che hanno impresso una vera e propria svolta alle politiche di benessere animale, fissando degli standard essenziali di benessere nell’ambito delle molteplici attività in cui il cavallo è coinvolto e, dall’altro, promuovendo una corretta educazione al rapporto con questo animale;

– Visto l’art. 32 della Costituzione;

– Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modifiche e integrazioni;

– Visto l’art. 32 della Legge 23 gennaio 1978 n. 833, e successive modifiche e integrazioni concernente “Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria”;

– Visto gli artt. 544 ter e 650 del Codice Penale e s.m.i e richiamato in particolare il divieto di somministrare ai cavalli sostanze stupefacenti o vietate;

 

Valutato che i soggetti firmatari del presente protocollo hanno inteso regolamentare i doveri dei singoli attori della Giostra del Saracino, mediante l’individuazione delle procedure e dei comportamenti meglio di seguito descritti, fermo restando che la violazione di detti doveri in quanto di origine pattizia interna all’Istituzione, costituisce mero comportamento scorretto ai fini del presente protocollo;

 

Tutte le premesse ivi contenute costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto con la sottoscrizione del protocollo tutela e benessere del cavallo, i firmatari si impegnano a rispettarle e per l’effetto a costituire una Commissione Veterinaria avente la composizione ed i compiti sotto elencati.

 

Commissione Tecnica Veterinaria

E’ istituita la Commissione Tecnica Veterinaria la quale ha il compito di provvedere all’attuazione del presente protocollo e di assumere le connesse decisioni. La Commissione è composta da un Medico Veterinario nominato dalla Azienda USL 8 Arezzo, da un Medico Veterinario nominato dall’Istituzione Giostra del Saracino, da un Medico Veterinario nominato da ogni singolo Quartiere della Giostra del Saracino e qualora pervenga all’Istituzione Giostra del Saracino esplicita e formale richiesta scritta da parte di terzi, anche da un componente nominato da una associazione che si occupa della tutela dei diritti degli animali (senza diritto di voto), individuata a propria insindacabile discrezione, dall’Istituzione Giostra del Saracino tra le associazioni presenti nel territorio del Comune di Arezzo. Può assistere ai lavori della Commissione il dirigente o il funzionario dell’Istituzione Giostra del Saracino.

 

Compiti della Commissione e del medico veterinario dell’Istituzione Giostra del Saracino

  1. a) La commissione certifica mediante atto scritto, dopo apposito test attitudinale sulla carriera da gara, l’idoneità di ogni singolo cavallo, affinché il medesimo possa correre la Giostra del Saracino. Di ogni certificazione deve essere rilasciata copia al proprietario, al Maestro di Campo ed al Quartiere di appartenenza del cavallo stesso;
  2. b) Senza certificazione di idoneità i cavalli non potranno essere accreditati né per le prove ufficiali, né per la Prova Generale, né per la Giostra del Saracino;
  3. c) I Quartieri al momento della presentazione dei cavalli alla Commissione Medico Veterinaria per lo svolgimento del test attitudinale suddetto, forniranno per il tramite del proprio veterinario di Quartiere alla Commissione medesima, l’elenco degli equidi che intendono accreditare per la Giostra del Saracino e tale elenco sarà fornito sempre sotto la responsabilità del veterinario di Quartiere anche all’Istituzione Giostra del Saracino, che lo inoltrerà mediante il Segretario dell’Istituzione Giostra, al Maestro di Campo;
  4. d) La decisione circa l’idoneità del cavallo a correre la Giostra del Saracino sarà presa a maggioranza semplice dai tre membri aventi diritto al voto, e cioè dal Medico Veterinario nominato dalla Azienda USL 8 Arezzo, dal Medico Veterinario nominato dall’Istituzione Giostra del Saracino e dal Medico Veterinario nominato dal Quartiere cui appartiene il cavallo oggetto della visita;
  5. e) L’eventuale rappresentante dell’associazione animalista, può assistere a tutte le fasi del test attitudinale;
  6. f) La Commissione suddetta può giudicare al termine di ogni test attitudinale sulla carriera da gara, il cavallo ritenuto idoneo o non idoneo. Nel caso in cui la Commissione non ritenga idoneo il cavallo al test attitudinale, oppure durante le prove ufficiali della Giostra del Saracino, lo comunicherà al veterinario del Quartiere al quale il cavallo appartiene, ed il Quartiere potrà chiedere l’integrazione del lotto dei cavalli idonei a partecipare alle prove e alla Giostra del Saracino, solo nel caso estremo in cui il Quartiere stesso si trovi nella situazione in cui la rosa dei cavalli idonei, risulti inferiore a quattro;
  7. g) Sono proprietari dei cavalli coloro che secondo la normativa vigente, al momento dell’iscrizione risultano tali da certificazione ASSI già UNIRE o libro genealogico estero equiparato o dalla documentazione attestante l’avvenuto passaggio di proprietà. Il proprietario del cavallo dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:

– consentire la visita veterinaria del proprio cavallo da parte della Commissione suddetta;

– dichiarare tutti i trattamenti farmacologici fatti al cavallo negli ultimi tre mesi fino al giorno della Giostra. Tale dichiarazione dovrà essere eseguita in forma scritta e dovrà essere indirizzata alla Commissione Tecnica Veterinaria e all’Istituzione Giostra del Saracino;

 

Requisiti, test attitudinale, prelievo ematico

  1. a) Tutti i cavalli che verranno presentati al test attitudinale sulla carriera da gara della Commissione Medico Veterinaria, dovranno essere muniti, sotto la responsabilità del proprietario del cavallo e del veterinario del Quartiere, di documenti di identificazione aggiornati, comprensivi del corretto piano di profilassi vaccinale obbligatorio;
  2. b) Visita pre Giostra – Entro tre giorni antecedenti l’inizio delle prove, tutti i cavalli individuati dai Quartieri per la competizione, dovranno essere presentati alla commissione medico veterinaria suddetta. Il test attitudinale sulla carriera da gara, al quale sarà sottoposto il cavallo, sarà eseguito presso la scuderia di appartenenza. I cavalli con giudizio favorevole potranno partecipare alla competizione. Nel caso in cui eseguita la previsita e prima della Giostra del Saracino, si dovessero verificare condizioni tali che richiedano una ulteriore visita del cavallo da parte della Commissione, il Medico Veterinario della Azienda USL 8 Arezzo convocherà una apposita riunione della Commissione per un nuovo giudizio. Si precisa inoltre che dopo la cerimonia di bollatura dei cavalli, sarà eseguita una previsita sugli stessi, che si svolgerà in Piazza Grande, sulla lizza, al trotto (sotto braccio).
  3. c) Il prelievo ematico sui cavalli partecipanti alle prove ufficiali, alla Prova Generale e alla Giostra del Saracino, sarà eseguito al termine delle rispettive sessioni, cioè a competizione avvenuta e conclusa, dichiarata tale a seguito della dichiarazione pronunciata al pubblico presente in Piazza Grande ad Arezzo, da parte dell’Araldo della Giostra del Saracino. Il prelievo ematico sarà in ogni caso eseguito a cura del veterinario del Quartiere al quale appartiene il cavallo da verificare. A tale operazione assisteranno il veterinario incaricato da parte dell’Azienda USL 8 di Arezzo che riveste la qualifica di pubblico ufficiale sanitario e il veterinario incaricato dall’Istituzione Giostra del Saracino che rappresenterà gli interessi della manifestazione. Il confezionamento del campione ematico raccolto, e la redazione del relativo verbale sanitario, avverrà a cura del personale della Azienda USL 8 Arezzo;
  4. d) Un medico veterinario della Azienda USL 8 Arezzo, anche diverso dal medico veterinario indicato dall’Azienda USL 8 Arezzo quale membro della Commissione suddetta, sarà presente a tutte le sessioni di prova e potrà riferire alla Commissione Medico Veterinaria circa eventuali anomalie riscontrate ed in caso di oggettiva necessità da documentare mediante relazione veterinaria scritta, da depositare agli atti della Commissione potrà anche proporre l’effettuazione di eventuali ulteriori prelievi ematici i cui costi sono a carico del Quartiere al quale appartiene il cavallo. Il medico veterinario della USL 8 Arezzo opererà in accordo con il medico veterinario del Quartiere cui appartiene il cavallo da visitare e vigilerà sul benessere di ogni cavallo presente in Giostra (prove ufficiali, prova generale, Giostra del Saracino).
  5. e) Tutti i prelievi ematici saranno effettuati secondo i protocolli in uso e pertanto si procederà con analisi ematiche sui cavalli, condotte con metodo qualitativo. Qualora l’indagine clinica così condotta dovesse fornire un risultato positivo, si procederà con ulteriore analisi quantitativa, al fine di accertare l’eventuale azione farmacologia del principio attivo individuato, in grado di appurare se interferente o meno sul metabolismo e sulle prestazioni del cavallo;
  6. f) I campioni ematici raccolti per ciascuna edizione della Giostra del Saracino, (di cui due al termine delle prove ufficiali mediante estrazione a sorte, due per i cavalli vincitori, al termine della Prova Generale e tutti i cavalli che hanno corso la Giostra, al termine della manifestazione) sono confezionati a cura del personale preposto, con le modalità sopra riferite. I campioni suddetti sono inviati al laboratorio di analisi individuato dall’Istituzione Giostra del Saracino che se ne accolla l’onere economico della spesa. I campioni ematici raccolti e spediti al laboratorio di analisi, saranno oggetto di indagine secondo i seguenti criteri medico veterinari di ricerca, concordati di volta tra l’Istituzione Giostra del Saracino ed il laboratorio di analisi individuato, tenendo conto dei più recenti protocolli FEI in materia di doping.
  7. g) I risultati delle analisi dovranno essere recapitati all’Istituzione Giostra del Saracino la quale in caso di positività rispetto agli standard di laboratorio, provvederà a convocare la Commissione Medico Veterinaria.

 

Prelievo dei campioni di sangue al termine della Giostra del Saracino

Il prelievo ematico suddetto avverrà nel chiostro di proprietà comunale sito in via degli Albergotti o in altro spazio all’uopo individuato e messo a disposizione da parte dell’Amministrazione Comunale di Arezzo, adeguatamente allestito e transennato, ove saranno posti dei box destinati allo scopo, alla presenza di un massimo di due addetti per ciascun cavallo delegati dal Quartiere di appartenenza e dalla Commissione Veterinaria. I campioni ematici così prelevati, saranno custoditi a cura e sotto la responsabilità dell’Azienda USL 8 Arezzo, prima della spedizione degli stessi presso il laboratorio di analisi nel frattempo individuato. Il sorteggio per l’individuazione dei cavalli partecipanti alle prove ufficiali, che hanno superato la prevista, e da sottoporre a prelievo ematico, sarà eseguito pubblicamente inserendo in apposito sacchetto o in un contenitore adeguato allo scopo, purché non trasparente, le piastrine o etichette o simili, dei cavalli da sottoporre a prelievo ematico, le quali dovranno contenere i dati  identificativi dei cavalli da sottoporre a sorteggio (elemento di individuazione del cavallo al fine del sorteggio potrà essere ad esempio il nome del cavallo stesso, che dovrà essere scritto sulla targhetta suddetta che sarà inserita nell’urna / busta non trasparente). L’Azienda USL 8 Arezzo procederà ad estrarre i dati dei due cavalli da sottoporre a prelievo ematico, annotando su un verbale all’uopo predisposto, il giorno e l’ora in cui procede al sorteggio, specificando i nomi dei cavalli partecipanti alle prove ufficiali della Giostra del Saracino distinti per Quartiere di appartenenza ed i nomi dei due cavalli estratti al termine del sorteggio medesimo. Il verbale sarà concluso da parte della Commissione Tecnico Veterinaria la quale procederà ad annotare l’ora di cessazione della suddetta attività e recherà le firme congiuntamente dei membri della suddetta Commissione e dei veterinari dei Quartieri della Giostra del Saracino. Le autorità medico veterinarie costituenti la commissione cioè il Medico Veterinario della Azienda USL 8 Arezzo, il Medico Veterinario dell’Istituzione Giostra del Saracino ed il Medico Veterinario del Quartiere cui appartiene il nominativo del cavallo estratto per le analisi, sottoscriveranno anch’essi il verbale per darne essi stessi comunicazione alle autorità competenti affinché dispongano le analisi sui campioni ematici prelevati. Il prelievo ematico sui cavalli come sopra individuati potrà essere effettuato in Piazza Grande, se i cavalli saranno ivi presenti, oppure diversamente, presso le rispettive scuderie di appartenenza.

L’analisi dei campioni ematici sarà eseguita dal laboratorio di analisi individuato da parte dell’Istituzione Giostra del Saracino ed a spese della stessa.

 

Cavalli partecipanti al corteo storico

Il veterinario della Azienda USL 8 Arezzo e il veterinario dell’Istituzione Giostra del Saracino, a loro insindacabile giudizio, allo scopo di tutelare rispettivamente il benessere animale e salvaguardare l’immagine della Giostra del Saracino, potranno in caso di oggettiva necessità, da documentare con loro parere medico veterinario, procedere a disporre l’effettuazione di analisi ematiche sui cavalli da sfilata, a spese del proprietario del cavallo medesimo, sia esso privato persona fisica o aziende che noleggia i cavalli all’Istituzione Giostra.

Per ogni cavallo che sfilerà nel corteo storico deve essere indicato una persona responsabile. La persona responsabile dovrà provvedere ad una sufficiente idratazione del cavallo e preservarne eventuali maltrattamenti.

 

Organi di costrizione

Gli organi di costrizione consentiti per i cavalli della Giostra del Saracino sono solamente i seguenti: paracolpi anteriori, posteriori e fasce, testiera, morso e filetto, martingala libera, pettorale, sottocoda, redini semplici, sella e casco obbligatorio per i cavalieri. La dotazione suddetta è valida e può pertanto essere adottata per la Giostra del Saracino, ma anche per le prove ufficiali e generali della manifestazione.

 

Il presente protocollo è redatto in doppio originale e si compone di otto pagine dattiloscritte.

 

Letto, approvato e sottoscritto.

 

Il Presidente dell’Istituzione Giostra del Saracino Il Direttore Generale dell’Azienda USL 8 Arezzo

(Dott. Angiolo AGNOLUCCI) (Dott. Enrico DESIDERI)

Visto

 

Il Rettore del Quartiere di Porta S. Andrea

 

Il Rettore del Quartiere di Porta Crucifera

 

Il Rettore del Quartiere di Porta S. Spirito

 

Il Rettore del Quartiere di Porta del Foro

 

 

 

ALL. 1 – Emendato

 

Appendice al regolamento della Giostra del Saracino

 

Titolo IV

 

Sanzioni per le violazioni del protocollo per la tutela e il benessere del cavallo

 

Il presente Titolo stabilisce l’irrogazione di adeguate sanzioni, qualora i prelievi ematici condotti sui cavalli partecipanti alla Giostra del Saracino che la correranno dopo essere stati bollati ed autorizzati a norma di regolamento, eseguiti in conformità e secondo le disposizioni stabilite nel protocollo per la tutela e il benessere del cavallo, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Giostra del Saracino n. 8 del 13.05.2014, dovessero attestare la violazione delle disposizioni ivi stabilite.

 

Comportamenti rilevanti ai fini disciplinari – Sanzioni

Nel caso di violazione del Protocollo “Tutela e benessere del cavallo” si applicano le seguenti sanzioni, le quali risulteranno applicate sia in occasione delle prove, che nella Giostra del Saracino:

– riconsegna al Sindaco del Comune di Arezzo della Lancia d’Oro da parte del Rettore del Quartiere della Giostra del Saracino il cui cavallo risulti positivo al test anti-doping secondo le disposizioni stabilite nel protocollo “Tutela e benessere del cavallo”;

– squalifica di due Giostre per il giostratore il cui cavallo risulti positivo ai test antidoping;

– decurtazione del 50% del contributo economico annuo stanziato dall’Istituzione Giostra del Saracino a favore del Quartiere il cui cavallo sia risultato positivo ai test antidoping, se trattasi del primo accertamento positivo, ed in caso di recidiva decurtazione del contributo economico annuo pari al 75% se trattasi della seconda positività accertata, e fino alla revoca totale del contributo economico se trattasi di terza positività riscontrata.

 

Modalità di irrogazione della sanzione

L’Istituzione Giostra del Saracino entro dieci giorni dal ricevimento degli esiti delle analisi dei campioni ematici dei cavalli sottoposti a controllo, provvede a darne comunicazione alla Magistratura della Giostra del Saracino per gli adempimenti in materia di sanzioni che riterrà di dover adottare. Entro i successivi tre giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, la Magistratura comunica formalmente le eventuali sanzioni irrogate al Quartiere il cui cavallo sia risultato positivo ai test antidoping e contestualmente né da opportuna informazione all’Istituzione Giostra del Saracino.

Entro il termine di sette giorni dal ricevimento della comunicazione formale delle sanzioni, il Quartiere mediante ricorso presentato dal Rettore e dal Cavaliere il cui cavallo è stato trovato positivo al controllo, può presentare ricorso alla Magistratura della Giostra del Saracino chiedendo l’annullamento del provvedimento sanzionatorio per motivi di legittimità o di merito. E’ ammessa la prova liberatoria il cui onere grava sull’accusato e qualora il ricorso non venga accolto possono essere applicate ai ricorrenti le sanzioni previste. Ricorso al Gran Giurì – La decisione sanzionatoria è comunicata nei modi di cui all’art. 12 c. 1 del regolamento della Giostra del Saracino ed è ricorribile avanti al Gran Giurì a norma dell’art. 34.

Al termine del procedimento sanzionatorio, la Magistratura della Giostra del Saracino, procederà a formalizzare la revoca dell’assegnazione della Lancia d’Oro al Quartiere della Giostra del Saracino e a disporne la cancellazione dall’Albo d’Oro della manifestazione.

Regolamento Giostra del Saracino